giovedì 30 aprile 2015

No al risarcimento per spamming senza la prova del danno


È quanto afferma il Tribunale di Perugia (giudice Ilenia Miccichè) in una sentenza dello scorso 24 febbraio.
La controversia trae origine dalla richiesta di ristoro dei danni avanzata da un uomo nei confronti di un’associazione privata, che per diversi mesi gli aveva trasmesso alcune e-mail non richieste. L’attore ha esposto che l’invio era contrario al Codice della privacy, mancando il suo consenso preventivo al trattamento dei dati personali. Ha quindi sostenuto che lo spamming gli aveva provocato danni patrimoniali, consistiti nel pagamento del costo telefonico della connessione a internet, nell’intasamento delle relative funzioni e nella perdita del tempo necessario alla lettura e all’eliminazione dei messaggi indesiderati. Inoltre, il fatto gli aveva causato anche danni non patrimoniali, dovuti all’«intrusione non autorizzata nella propria sfera di riservatezza». Così ha chiesto la condanna dell’associazione al pagamento di 3mila euro.

Nel respingere la domanda, il giudice di Perugia osserva, innanzitutto, che il danno da spamming è quello che deriva da comunicazioni elettroniche a carattere commerciale non sollecitate. Tuttavia, il danno in questione si può risarcire – si legge nella sentenza – solo se «ne sia offerta in giudizio rigorosa prova, in coerenza con il generalissimo principio posto dall’articolo 2697 del Codice civile».
Il Tribunale ricorda quindi che il risarcimento del danno patrimoniale è ammesso solo se ricorre «un pregiudizio economicamente valutabile e apprezzabile», non «meramente potenziale o possibile» ma «connesso all’illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità». Sicché, in difetto di più specifiche deduzioni, il risarcimento chiesto dall’attore non si può fondare sul «generico richiamo a costi di connessione, a non comprovati fenomeni di intasamento delle funzioni internet» o a dispendio di tempo e denaro.
Inoltre, il danno non patrimoniale – prosegue la sentenza – è risarcibile in caso di «lesione di specifici valori della persona integranti diritti costituzionalmente tutelati e, dunque, inviolabili». Di conseguenza, non si possono indennizzare – aggiunge il Tribunale, richiamando la sentenza n. 26972/2008 della Cassazione – «i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie e in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana».
Nel caso esaminato, l’attore aveva prodotto 15 e-mail provenienti della convenuta, senza però provare un concreto danno. Né – conclude il giudice – «il tempo occorrente per cancellare i messaggi di posta elettronica in questione assurge a pregiudizio serio», trattandosi di «un mero fastidio».

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