mercoledì 10 agosto 2016

Equitalia: quando la cartella esattoriale va in prescrizione, Equitalia non ha più alcuna facoltà di procedere alla riscossione coattiva.


Quando i termini di prescrizione della cartella di pagamento  risultano compiuti, Equitalia infatti non è più tenuta a far partire il pignoramento, il fermo o l’ipoteca sui beni del soggetto che risulta debitore, pena l’illegittimità di tali provvedimenti.
COME TUTELARSI DALLA RISCOSSIONE COATTIVA DA PARTE DI EQUITALIA?

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Nel caso di cartelle esattoriali prescritte, come detto, Equitalia non può procedere alla riscossione coattiva, dovendo invece eliminare opportunamente la cartella ormai prescritta dalla posizione debitoria del soggetto contribuente.
Quando questo non si verifica e anzi viene ugualmente avviato il pignoramento, anche in caso di subentrata prescrizione, il contribuente per tutelarsi può fare opposizione all’esecuzione forzata, agendo in tribunale ordinario e così contestando il pignoramento mediante avvocato. Sarà, poi, lo stesso tribunale a stabilire se interrompere o meno l’esecuzione rinviando successivamente il contribuente al giudice competente sulla base dell’imposizione oggetto della discussione.
Nel caso in cui Equitalia abbia provveduto ad inviare al contribuente un preavviso di ipoteca o di fermo auto, quest’ultimo avrà la possibilità di avanzare ricorso per ogni tipologia di debito, che qui di seguito elenchiamo, di fronte al giudice di volta in volta competente.
1) Bollo auto: Commissione Tributaria Provinciale
2) Canone Rai (imposta sulla tv): Commissione Tributaria Provinciale
3) TASI, IMU, ICI, TOSAP e altre tasse locali: Commissione Tributaria Provinciale
4) IVA, IRPEF, IRAP: Commissione Tributaria Provinciale
5) Contributi INPS: Tribunale ordinario, sezione lavoro e previdenza
6) Contributi INAIL: Tribunale ordinario, sezione lavoro e previdenza

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