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martedì 17 maggio 2016

Notifiche: Equitalia deve produrre solo la raccomandata a.r




Se il contribuente asserisce di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento di Equitalia, spetta a quest’ultima dimostrare il contrario. E come? Non certo con l’estratto di ruolo, neanche se “autenticato” dai propri funzionari (che, sicuramente, non sono pubblici ufficiali). È necessaria la ricevuta della raccomandata con avviso di ritorno per provare che il contribuente ha ricevuto correttamente il plico. L’agente della riscossione non è invece obbligato a produrre la copia della cartella stessa sulla cui notifica si controverte. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1].



lunedì 11 maggio 2015

Equitalia: per la validità della notifica basta l’avviso della raccomandata Fonte: (www.StudioCataldi.it)

Fonte: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_18316.asp

di Marina Crisafi - Non è necessario produrre in giudizio la copia della cartella esattoriale, per la validità della notifica è sufficiente l’avviso della raccomandata di ricevimento. È questo in estrema sintesi quanto affermato dalla terza sezione civile della Cassazione nella sentenza n. 9246 pubblicata il 7 maggio scorso, che fa il paio con quanto sostenuto pochi giorni fa dalla seconda sezione, la quale ha ribadito la validità della notificazione delle cartelle Equitalia effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento (leggi “Cartelle Equitalia: valida la notifica tramite raccomandata A/R”).

giovedì 7 maggio 2015

Equitalia: solo l’avviso di ricevimento prova la notifica della cartella Fonte: www.laleggepertutti.it


Equitalia solo avviso di ricevimento prova la notifica della cartella
La notifica da parte dell’agente della riscossione della cartella esattoriale è valida solo se c’è la prova dell’A.R. relativo alla raccomandata spedita tramite la posta.

Per dimostrare di aver correttamente notificato la cartella esattoriale, Equitalia è tenuta a esibire l’originale dell’avviso di ricevimento della raccomanda spedita al cliente. Non ci sono altri mezzi per fornire tale prova. Non vale la fotocopia e, ancor di più, il semplice estratto di ruolo.

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