giovedì 11 agosto 2016

Nuova sospensione rata del mutuo: come ottenerla


moratoria
La norma disciplina l’obbligo di un accordo tra i principali attori investiti che sono Ministero dello sviluppo economico il Ministero dell’Economia e delle finanze, l’ABI e le associazioni di categoria (rappresentanti di imprese e consumatori) dovranno concordare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità che risale al primo gennaio 2015, ossia entro il 31 marzo 2015 le azioni per consentire la sospensione della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti e non solo per le famiglie ma anche per le per le micro, piccole e medie imprese. L’accordo è statao raggiunto dando l’operatività del Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa (di cui all’art. 2 comma 475 e successivi della legge n. 244 del 2007).
Il periodo oggetto di sospensione del mutuo


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Il periodo per il quale può essere consentita la sospensione del mutuo sono le rate in scadenza nel triennio 2015-2016-2017. La durata massima della nuova sopensione si sostanzia in massimo 12 rate mensili contro le 18 concesse nel precedente triennio 2013 – 2015, segno dei temi che cambiano (speriamo) e della crisi di liquidità che sta rientrando piano piano. Inoltre non dovrete essere stati soggetti non pagatori di rate per un periodo superiore a 90 giorni. Le rate per cui si è andati lunghi nel pagamento di oltre 90 giorni saranno consideratate già come rate sospese e saranno cumulate nel monte delle 12 rate massime sospendibili.
Leggete quindi il paragrafo dopo legato alle esclusioni dalla sospensione del mutuo perchè ci sono anche dei casi in cui proprio nonpotrete accedere.
I requisiti per beneficiare della sospensione
Il Fondo di garanzia consente a coloro che hanno difficoltà e che rispettano determinati requisiti che vedremo nel seguito di presentare un apposito modulo per la sospensione del mutuo con cui si richiede l’interruzione del pagamento per gravi motivi che andranno motivati e giustificati con documenti giustificativi da presentare alla banca che ha erogato il mutuo.
Con l’accordo siglato proprio allo scadere dei 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di stabilità è stato possibile definire la nuova struttura dell sospensione che ora modifica i reqiusiti di accesso e restringe anche il campo di osservazione.
Nella sostanza se prima il rispetto dei requisiti era sufficiente si presentasse o si fosse presentato nei tre anni precedenti nel nuovo triennio il requisito deve essersi presentato nei due anni precedenti la richiesta di sospensione restringendo di fatto la platea dei possibili richiedenti. L’evento è sufficiente che si verifichi anche solo in capo ad uno dei cointestatari del mutuo per far godere anche gli altri della sospensione.
Insomma per intenderci i requisiti è sufficiente che siano rispettati anche solo in capo ad uno solo dei soggetti che hanno “contratto” (come una malattia perchè lo è se parliamo di mutuo per la casa) il mutuo.
a) perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all’art. 409 del cpc a tal fine dovrà essere presentato il provvedimento di licenziamento: per l’approonfimento leggete il punto 3 dell’accordo.
b) morte: a tal fine dovrà essere presentato il realtivo certificato del de cuius;
c) handicap grave o condizione di non autosufficienza certificato dalle ASL;
d) sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesadell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. Cig, Cigs, i cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga etc.): a tal fine sarà sufficiente presentare la comunicazione del datore di lavoro
Per i casi di interruzione del rapporto di lavoro sono ammesse anche le definizione consensuali dei rapporti prese nelle direzioni territoriali del lavoro ai sensi dell’articolo 7 comma 7 della legge 604 del 1966. Sono ammessi anche i licenziamenti che avevano alla base il superamento del periodo di malattia e mi sembra più che giusto.
Esclusioni dalla nuova sospensione: chi non può richiederla
Non tutti potranno accedere in qaunto sono previsti anche dei casi di esclusioni come coloro che l’avevano già richiesta da meno 24 mesi dall’avvio dell’istruttoria della sospensione precedente del triennio 2013-2015. Le rate inoltre sospendibili saranno cumulativamente non più di 12.
Sono esclusi anche coloro che avevano al tempo stipulato una polizza contro la perdita del lavoro o di riduzione come disciplinata dalla lettera d) vista sopra a meno che l’assicurazione non copra tutto altrimenti sarà possibile accedere.
Sospensione valida solo per i mutui sull’abitazione principale/prima casa
Il mutuo doveva essere stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale e non per seconde o terze case. La sospensione è possibile richiederla si per un massimo di 12 rate contro le 18 concesse nella precedente struttura del congelamento del mutuo valido per il triennio 2013-2015.
Chi ha beneficiato della sospensione delle rate anche nel precedente triennio potrà nuovamente accedere ma occhio perchè il jolly lo potrete giocare solo due volte. Come sapete infatti anche nel 2013 avevamo avuto la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo.
Possono richiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale anche i mutuatari titolari dei mutui garantiti da ipoteche su immobili adibiti ad abitazione principale, nei soli casi di cui alla predetta lettera d).
Nel periodo di sospensione sono rimcomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate fino ad un massimo di 90 giorni precedenti alla data di richiesta dei sospensione.
Da quando opera la sospensione
La sospensione sarà operativa entro 30 giorni dall’approvazione della richiesta da parte della banca mutuante.

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