venerdì 28 agosto 2015

Più facile accedere alla massa fallimentare

Fonte: Il Sole 24 Ore


Sono inefficaci ex lege e conseguentemente risucchiati nella massa fallimentare mediante la semplice «trascrizione» della sentenza di fallimento (e cioè l’inserimento della sentenza di fallimento in un pubblico registro) i beni oggetto di atti di donazione, di istituzione di trust e del vincolo di destinazione (e qualsiasi altro atto a titolo gratuito) posti in essere nei due anni anteriori al fallimento. È quanto dispone il nuovo comma 2 dell’articolo 64 della legge fallimentare introdotto dalla legge di conversione (la 132/2015) mediante l’aggiunta del comma 1-bis all’articolo 6 del decreto legge 83/2015 (il decreto «fallimenti»), vigente dal 21 agosto scorso.



Il passato
In sostanza, nel vigore della disciplina anteriore, questi atti erano bensì inefficaci ipso iure nei confronti del fallimento (articolo 64, comma 1 della legge fallimentare), ma occorreva comunque, per essere acquisiti dal fallimento, che l’inefficacia fosse dichiarata mediante una sentenza di accertamento; nel periodo intercorrente tra la data dell’atto gratuito e il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento dell’inefficacia, il terzo acquirente di buona fede di un bene immobile poteva dunque effettuare un acquisto assolutamente opponibile al fallimento (articolo 2901, comma 4 del Codice civile) se tale acquisto fosse stato trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di accertamento dell’inefficacia (e salvo che nei suoi confronti non fosse vittoriosamente esperibile, sussistendone i presupposti, un’azione revocatoria ordinaria).

Da adesso
Oggi, invece, alla dichiarazione di inefficacia (e al conseguente “blocco” della circolazione di questi beni) si può giungere immediatamente mediante la «trascrizione» della sentenza dichiarativa di fallimento alla quale può provvedere il curatore; effettuata questa pubblicità, i beni vengono dunque immediatamente sottratti al donatario, al trustee o al vincolo di destinazione e divengono parte del perimetro delle sostanze che costituiscono la massa fallimentare. In sostanza, bypassando la fase giurisdizionale volta all’accertamento dell’inefficacia di cui all’articolo 64, comma 1 della legge fallimentare, diminuiscono di molto il tempo e la fatica che il curatore deve impiegare per comporre la massa fallimentare dalla cui vendita si ricavano le risorse per pagare i creditori del soggetto fallito. È peraltro pur sempre prevista la possibilità dell’interessato (ad esempio, un trustee che intenda dimostrare la natura non gratuita dell’atto di donazione compiuto dal fallito) di proporre reclamo avverso questa trascrizione della sentenza di fallimento, e ciò a norma dell’articolo 36 della legge fallimentare, il quale appunto disciplina il reclamo contro gli atti del curatore.

La trascrizione
La norma in questione solleva, a una prima lettura, almeno due problemi. Innanzitutto c’è da considerare che essa parla genericamente di «trascrizione», senza specificare quale sia il pubblico registro nel quale tale formalità debba essere compiuta. Questo vuoto probabilmente va riempito con il riferimento al pubblico registro nel quale viene introdotto l’atto che la legge proclama inefficace: e così, i registri immobiliari, se si tratta della donazione di un immobile, il registro automobilistico, se si tratta del vincolo di destinazione inerente un automezzo, e i registri aereonautico e navale se si tratta di un trust inerente natanti o aeromobili. Non pare infatti plausibile che una donazione di una nave sia qualificabile come inefficace per effetto della trascrizione che della sentenza di fallimento sia fatta nei registri immobiliari (e ciò sia che il soggetto fallito fosse proprietario di immobili, sia che non lo fosse); e da questa considerazione pare dover anche derivare l’osservazione secondo cui la trascrizione della sentenza di fallimento, per ottenere questo nuovo effetto di accertamento dell’inefficacia dell’atto gratuito posto in essere dal fallito, non può che essere effettuata presso l’ufficio nel quale è pubblicato l’atto di cui si deve accertare l’inefficacia. In altri termini, è di tutta evidenza che dalla trascrizione di una sentenza nei registri immobiliari di Milano non può derivare l’inefficacia di una donazione di un immobile sito in Roma.

Beni non registrati
Il secondo problema inerisce gli atti a titolo gratuito aventi a oggetto beni non registrati: si pensi alla donazione di una somma di denaro o di un quadro di valore. Il tenore letterale della nuova norma potrebbe in effetti condurre anche a una sua interpretazione estensiva (nel senso cioè di ritenere la donazione del denaro o del quadro messa nel nulla dal fatto che nei registri immobiliari sia trascritta la sentenza di fallimento, in quanto il fallito fosse proprietario di immobili o avesse donato un immobile nei due anni anteriori al fallimento). Ma appare senz’altro più appropriato ritenere che la nuova norma, impostata sul concetto di «trascrizione», abbia la sua efficacia circoscritta ai soli atti gratuiti aventi a oggetto beni iscritti in un pubblico registro.

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