giovedì 11 febbraio 2016

Bolletta dell’acqua: ingiunzione fiscale nulla se la società è privata

Fonte:  laleggepertutti.it





Sono illegittime le ingiunzioni fiscali emesse dalle società concessionarie del servizio idrico, anche se partecipate dal Comune o da altra pubblica amministrazione: lo grida a gran voce il Tribunale di Milano, con una sentenza [1] che farà parlare perché mette in ballo numerose aziende concessionarie del servizio di somministrazione di acqua potabile.

L’ingiunzione fiscale a carico dei morosi, prevista dal Regio Decreto del 1910 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato [2] può essere utilizzato per recuperare i crediti solo quando il creditore è un soggetto pubblico. Nel caso della società privata, invece, sebbene partecipata di secondo grado di enti territoriali, siamo in presenza di un soggetto privatistico. Il fatto che la compagine sia qualificata come ente pubblico economico e soggetta a controlli contabili è del tutto irrilevante. Ciò, infatti, non la trasforma in pubblica amministrazione in senso stretto.


Risultato: le ingiunzioni fiscali – tipiche piuttosto di Equitalia o degli altri agenti locali per la riscossione esattoriale – possono essere impugnate davanti al giudice ordinario e, in tal modo, annullati. Nulla quindi sono tenuti a versare alcunché gli utenti che, per tutti questi anni, hanno ricevuto avvisi di mora come se fossero ingiunzioni di carattere tributario, solo per costringerli a pagare subito e tutto. E ciò a fronte di canoni spesso sproporzionati al servizio reso: non è un mistero, difatti, che gran parte della rete idrica nazionale sia un colabrodo (paghiamo una addizionale sulla bolletta per un rinnovo delle tubature che non è mai avvenuto) e, quand’anche l’acqua arrivi nei nostri rubinetti, spesso non è neanche potabile. Situazione, quest’ultima, che ha già visto la giurisprudenza riconoscere agli utenti la decurtazione dalla bolletta e un risarcimento del danno.


La vicenda

Con la sentenza in commento, il Tribunale ha accolto l’opposizione avanzata da un utente che si era visto notificare l’ingiunzione fiscale per il pagamento dell’acqua potabile e per le altre voci relative a depurazione e fognature dalla società che gestisce il servizio idrico integrato. Il provvedimento è però risultato emesso da un soggetto che non aveva i poteri, laddove la concessionaria è, e resta, una società di capitali.


La motivazione della sentenza

È vero: l’ingiunzione fiscale prevista dal Regio decreto del 1910 ha perso ormai la funzione di precetto e titolo esecutivo, ma conserva comunque l’attribuzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale. E la norma che disciplina la materia è una disposizione speciale che non può essere oggetto di interpretazione estensiva o analogica, in quanto deroga al meccanismo previsto dal codice di procedura civile per il recupero del credito: meccanismo che prevede, per la generalità dei casi, e in particolar modo quando ad agire è un soggetto privato, il ricorso per decreto ingiuntivo.

Dunque, la società partecipata dalla pubblica amministrazione, ma con forma di società privata non può emettere l’ingiunzione fiscale: il pareggio di bilancio è ormai un principio costituzionale ma da solo non basta a mutare la natura giuridica della compagine, che pure risulta soggetta a controlli amministrativi.

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