martedì 19 aprile 2016

Recupero crediti: nuove regole sulla privacy dei debitori


Recupero crediti: arrivano le nuove regole da rispettare per garantire la privacy dei debitori. Anche chi non paga i propri impegni contrattuali ha diritto a veder garantita la propria riservatezza, specie quando il recupero del credito avviene con modalità massime come nel caso di società apposite che agiscono tramite call center e altri sistemi di contatto stragiudiziale (lettere di diffida, ecc.). Così il Garante della Privacy ha appena pubblicato il nuovo vademecum sui diritti del debitore: una guida sintetica che illustra a quali principi si devono ispirare coloro che svolgono attività di recupero del credito e le garanzie riconosciute al debitore.

Quali dati personali si possono trattare nell’ambito dell’attività di recupero crediti? Quali sono le prassi ritenute illecite? Come vanno conservati i dati? Esiste un diritto alla riservatezza del debitore? A queste e ad altre domande risponde il vademecum predisposto dal Garante per la protezione dei dati personali. Ma procediamo per singoli punti.



Tecniche vietate

Ogni attività di recupero crediti deve avvenire nel rispetto della dignità personale del debitore, evitando comportamenti che ne possano ledere la riservatezza a causa di un momento di difficoltà economica o di una dimenticanza.

Sono state ritenute illegittime, dal Garante della Privacy, alcune tecniche particolarmente invasive quali, ad esempio:

visite a domicilio o sul posto di lavoro;
reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare;
telefonate preregistrate poste senza intervento di un operatore, perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza;
invio di posta con l’indicazione all’esterno della scritta “recupero crediti” o “preavviso esecuzione notifica”, fino all’affissione di avvisi di mora sulla porta di casa;
affissioni di avvisi di mora o altri solleciti di pagamento sulla porta dell’abitazione del debitore;
utilizzo di cartoline postali o invio di plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” o formule simili che rendono visibile a persone estranee il contenuto della comunicazione. É necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche, che riportino all’esterno le sole indicazioni necessarie ad identificare il mittente al fine di evitare un’inutile divulgazione di dati personali;
spesso anche dati personali di intere famiglie risultano inseriti nei data base del soggetto creditore o delle società di recupero crediti.


Società di recupero crediti

Quando il recupero crediti non viene esercitato direttamente dal creditore, ma da società esterne da questi delegate (per esempio un call center), è necessario rispettare alcune regole per tutelare la riservatezza del debitore. In particolare, il creditore dovrà comunicare alla società di recupero crediti solo i dati personali dei debitori necessari per contattarli (nome, cognome e numero di telefono) oltre ovviamente ai dati relativi alla somma dovuta e alla causale. Non possono essere comunicati altri dati del debitore o di altri soggetti a lui collegati (per esempio eventuali garanti).
Sia nella fase di raccolta delle informazioni sul debitore sia nel tentativo di presa di contatto, non sono ammesse prassi invasive o lesive della dignità personale.

Per sollecitare ed ottenere il pagamento di somme dovute è illecito comunicare il mancato pagamento del debitore ad altri soggetti che non siano l’interessato (es. familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest’ultimo.


Cancellazione dei dati

Salvo l’assolvimento di specifici obblighi di legge (ad esempio, per rendere conto delle attività svolte), che può richiedere una conservazione prolungata dei dati raccolti, una volta assolto l’incarico e acquisite le somme, i dati devono essere cancellati.


Accesso alle informazioni

Il debitore ha sempre la possibilità di rivolgersi al creditore per esercitare i propri diritti e, ad esempio, per richiedere l’origine dei dati personali che lo riguardano; per opporsi – a causa di motivi legittimi – al trattamento dei dati che lo riguardano, anche se pertinenti alla raccolta, oppure, al trattamento dei dati ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

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