giovedì 14 maggio 2015

Decreto ingiuntivo nullo se emesso da giudice incompetente per territorio

Fonte:   http://www.altalex.com/index.php?idnot=70876


Il Tribunale di Torino con la sentenza del 22 dicembre 2014 si trova a dirimere una controversia in materia di competenza territoriale, relativamente a un decreto ingiuntivo emesso da un Giudice incompetente. Infatti, le parti come previsto dall'art. 26.12 del Contratto Quadro, tra le stesse intercorso, avevano concordato che per qualunque controversia relativa allo stesso contratto, bisognasse ritenere competente il Tribunale di Roma e non quello di Torino. Altresì sono state analizzate le conseguenze derivatene in termini di spese processuali.
Nella sentenza emessa dal Tribunale di Torino, si dirime su una controversia in materia di competenza territoriale e delle conseguenze che ne derivano, nonché la regolazione delle spese di lite. La circostanza di cui è sentenza, vede coinvolte la TELECOM S.p.A., come parte attrice opponente, e la KELYAN S.r.L., come parte convenuta opposta. Quest'ultima con ricorso depositato presso il medesimo Tribunale, ingiungeva la TELECOM S.p.A. a pagare un certo importo comprensivo di fatture e forniture di beni e servizi, in conseguenza di un contratto intercorso tra le parti. A tale ricorso fa seguito l'atto di citazione della TELECOM S.p.A., la quale a mezzo del suo legale rappresentante, conviene in giudizio la ricorrente e propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Torino a favore del Tribunale di Roma.



Relativamente all'incompetenza la KELYAN S.r.L. in un primo momento chiede di rigettare la richiesta di incompetenza, come tutte le altre mosse dalla parte attrice opponente e di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Successivamente all'udienza di prima comparizione delle parti, il Giudice istruttore decide di non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, tenendo però conto dell'eccezione di incompetenza ed all'udienza successiva anche la parte convenuta opposta aderisce all'eccezione di incompetenza per territorio.
Il Giudice istruttore fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, fissa poi l'udienza di discussione ed in quella udienza, dopo aver sentito le parti, trattenendo la causa in decisione e valuta le posizioni addotte. Una volta analizzate entrambe le posizioni, il Giudice ha ritenuto fondata e meritevole di accoglimento l'eccezione di incompetenza, in quanto i rapporti tra le due parti, come sostenuto dalla parte attrice opponente, sono stati disciplinati da un Contratto Quadro predisposto dalla KELYAN S.r.L., che espressamente prevede all'art. 26.12 che per qualsiasi controversia che possa insorgere tra le parti, competente sarà il Foro di Roma. In tal senso il Giudice Istruttore richiama gli artt. 28 e 29 c.p.c., dai quali si evince che la competenza per territorio può essere derogata dalle parti mediante accordo e che questi deve riferirsi ad uno o più affari proprio come nel caso di specie. Infatti, le parti nell'art. 26.12 del Contratto Quadro, hanno espressamente previsto che per qualsiasi controversia in ordine all'esistenza, alla validità, all'esecuzione dell'accordo debba essere competente il Tribunale di Roma, inoltre con tale accordo si attribuisce al medesimo foro carattere di esclusività.
La KELYAN S.r.L. aderendo poi all'indicazione del Giudice competente, richiede l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, la quale sostiene il Tribunale di Torino decidente, non può essere accolta, non può trovare applicazione l'art. 38, 2 comma, c.p.c. poiché, come ritenuto anche dalla giurisprudenza prevalente, nel caso di incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e la nullità dello stesso.
La giurisprudenza prevalente afferma altresì che la sentenza con cui il giudice dell'opposizione al decreto dichiara l'incompetenza del Giudice che lo ha emesso, non comporta la declinatoria della competenza, ma solo la declaratoria di invalidità del decreto e che il giudice dell'opposizione deve anche fissare un termine perentorio entro cui le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente e che in caso contrario, di cancellazione, si tratterebbe di " atto abnorme".
Il Tribunale di Torino aderisce alla posizione della giurisprudenza prevalente richiamando anche diverse massime, tra cui quella del Tribunale di Modena del 7 febbraio 2013, quella del Tribunale di Torino, III Sez. Civile del 1° luglio 2010, tutte dirette verso un'unica soluzione quale quella accolta dallo stesso Tribunale nella circostanza ricorrente, altresì condivisa dalla Cassazione, la quale ha affermato che il provvedimento relativo alla dichiarazione di incompetenza non è una decisione che verte solo su quest'ultima, ma che accoglie l'opposizione e caduca per nullità il decreto. Inoltre alla luce di quanto emerso e con riguardo alle spese avanzate e della soccombenza della parte convenuta opposta, quest'ultima viene condannata a rimborsare le spese processuali così come previsto dall'art. 91 c.p.c. e liquidate in conformità del Regolamento adottato con D.M. 55/2014.
Per approfondimenti:
(Altalex, 23 aprile 2015. Nota di Alessandra Agrillo)





Tribunale di Torino
Sezione III Civile
Sentenza 22 dicembre 2014, n. 8312
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile
in composizione monocratica
in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 34917/2013 R.G.;
promossa da:
TELECOM ITALIA S.p.A., in persona del procuratore speciale Dr.ssa TESTA Aurora, in forza di rogito Notaio BRUNO Maria Chiara di Roma in data 16.03.2011 rep. n. 24158 racc. n. 8478 (doc. 1 di parte attrice opponente), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arturo LEONE e Osvaldo LOMBARDI del Foro di Roma e dall’Avv. Raffaella GAMBARDELLA del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Torino Strada San Vincenzo n. 40, in forza di procura speciale in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo opposto;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro:
X. S.r.l., in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore dr. S. G., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Renato MARTORELLI, Giorgio MARTORELLI e Marco Franco SCALVINI del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino via E. De Sonnaz n. 11, in forza di procura speciale in calce al ricorso per ingiunzione;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (su foglio allegato a verbale di udienza in data 21.11.2014):
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere, contrariis reiectis:
1) in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale civile di Roma ovvero di quello di Milano per le causali meglio esposte nella narrativa dell’atto di opposizione a d.i. e, in ogni caso, per l’effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 12344/2013, r.g. n. 27331/13 emesso dal Tribunale di Torino in data 24 settembre 2013;
2) in via subordinata, nel merito, e con espressa riserva di gravame, dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell’atto di opposizione a d.i.;
3) sempre in via subordinata, per l’ipotesi in cui codesto Ecc.mo Tribunale dovesse ritenersi competente a conoscere i fatti per cui è causa, accertare e dichiarare l’inadempimento di X. S.r.l. in relazione ai rapporti contrattuali aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi in favore di Sp.Inter.Mar. S.r.l. e per l’effetto condannare X. S.r.l., in persona del legale rappresentante, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da TELECOM ITALIA S.p.A., incluso il danno emergente ed il lucro cessante conseguenti alla risoluzione contrattuale intimata da Sp.Inter.Mar. S.r.l.;
4) con ogni consequenziale pronuncia di revoca anche in relazione agli importi liquidati nel d.i. opposto a titolo di “spese amministrative” nonché di interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/2002;
5) in ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, diritti ed oneri processuali”.
Per la parte convenuta opposta (su foglio allegato a verbale di udienza in data 21.11.2014):
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito;
-dato atto che la conchiudente, avendo ammesso espressamente di fare salvo ed impregiudicato ogni proprio diritto, potere e facoltà di natura sostanziale e processuale, ha dichiarato di aderire all’eccezione formulata dall’attrice opponente di incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Roma;
- dato atto che la conchiudente ha richiamato tutte le domande, eccezioni ed istanze istruttorie di cui alla comparsa di costituzione e risposta datata 17 marzo 2014 ed alle memorie autorizzate ex art. 183, comma 6°, nn. 1), 2) 3), c.p.c., datate 18 giugno 2014, 19 luglio 2014 e 16 settembre 2014, senza alcuna rinunzia, ma fatta eccezione (in questa sede) per quelle domande, eccezioni ed istanze istruttorie che risultino incompatibili con l’adesione all’avversaria eccezione di incompetenza territoriale e che la conchiudente intende continuare a coltivare e riproporre avanti il Giudice competente in sede di prosecuzione, a seguito i riassunzione, del presente giudizio o, in subordine, in un nuovo giudizio ed, in particolare:
-respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, allegazione, deduzione e produzione;
-previe le declaratorie del caso;
-IN VIA ISTRUTTORIA:
accogliere le istanze istruttorie di cui alla memoria autorizzata ex art. 183, comma 6°, n. 2), c.p.c., datata 19 luglio 2014;
-NEL MERITO:
1) dichiarare TELECOM ITALIA S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta e, conseguentemente, condannarla a pagare alla conchiudente, per i rispettivi titoli indicati in atti, la somma capitale di Euro 26.917,61= o quella diversa accertanda in corso di causa, nonché la somma capitale di Euro 32.038,92= o quella diversa accertanda in corso di causa, nonché la somma capitale di Euro 99.214,68= o quella diversa accertanda in corso di causa, oltre gli interessi moratori maturati e maturandi su ciascuna somma a decorrere dalla date di scadenza delle singole relative fatture, come indicate in atti, calcolati e da calcolarsi al saggio di cui all’art. 5 D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (ante novella del novembre 2012), pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali –tempo per tempo vigente nel periodo di mora e pari da ultimo ed indicativamente (con riferimento al periodo 1° gennaio – 30 giugno 2014) al 7,25% annuo, oltre le spese amministrative e legali stragiudiziali sostenute per il recupero dei rediti insoluti (solleciti, diffide, estratti notarili autentici, etc.), da ritenersi congrue e dovute nella misura di Euro 1.500,00, anche tenendo conto di quanto disposto dall’art. 6 del citato D.Lgs. n. 231/2002 (ante novella del novembre 2012), o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via di equità, oltre alla rivalutazione monetaria e/o al risarcimento del maggior danno nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa anche equitativamente;
2) in ogni caso, assolvere la conchiudente da tutte le domande, anche riconvenzionali, avversarie;
-IN OGNI CASO:
con vittoria di spese, anche generali, e compensi del presente giudizio, nonché successivi all’emananda sentenza, conseguenti ed accessori, oltre CPA 4% ed IVA 22%;
-previa le declaratorie del caso;
-ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 39, comma 2°, 44 e 50 c.p.c., provvedere con ordinanza a fissare il termine per la riassunzione del processo avanti il Giudice ritenuto competente, ossia il Tribunale di Roma, rimettendo a quest’ultimo ogni questione e statuizione, anche in ordine alla regolamentazione delle spese di lite;
-in subordine, senza rinunzia e salvo gravame, dichiarare l’incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Roma, con integrale o quanto meno parziale compensazione delle spese del presente giudizio.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Su ricorso depositato dalla società X. S.r.l., in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore dr. S. G., il Tribunale di Torino, con decreto n. 12344/2013, datato 23.09.2013, depositato in data 24.09.2013, ha ingiunto alla società TELECOM ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare alla ricorrente la complessiva somma capitale di Euro 158.171,21= (Euro 26.917,61 + Euro 32.038,92 + Euro 99.214,68), oltre gli interessi moratori maturati e maturandi su ciascuna somma a decorrere dalla date di scadenza delle singole relative fatture, sin al sì dell’effettivo pagamento, calcolati e da calcolarsi al saggio di cui all’art. 5 D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (ante novella del novembre 2012) -pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali- tempo per tempo vigente nel periodo di mora e pari da ultimo all’8,75% annuo, purché entro i limiti di legge, oltre le spese amministrative e legali stragiudiziali sostenute per il recupero dei rediti insoluti, pari ad Euro 1.500,00, oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
La ricorrente ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto sulla base delle seguenti premesse:
- quanto ad Euro 26.917,61, in forza di scrittura privata in data 14.12.2012 prodotta sub doc. 1) e di cui alla fattura n. 913/KE del 21.05.2013 prodotta sub doc. 10);
- quanto ad Euro 32.038,92, quale corrispettivo per forniture di beni e servizi descritte negli ordini di acquisto prodotti sub da 11) a 23) e di cui alla fattura n. 115/CN del 15.05.2013 prodotta sub doc. 24);
- quanto ad Euro 99.214,68, quale corrispettivo per forniture di beni e servizi descritte nell’ordine di acquisto prodotto sub 25) e fatture ricevute e pagate alla MICROSOFT per l’acquisto di licenze del prodotto Dynamics Nav facente parte della fornitura ordinata dalla TELECOM ITALIA S.p.A. e per il canone di manutenzione dell’anno successivo (docc. 26 e 27), e di cui alla fattura n. 1/KE del 9.01.2013 prodotta sub doc. 31).
1.2. Con atto di citazione datato 18.10.2013 ritualmente notificato, la società TELECOM ITALIA S.p.A., in persona del procuratore speciale Dr.ssa TESTA Aurora, ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo, in via pregiudiziale e/o preliminare, la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale civile di Roma ovvero di quello di Milano, ai sensi dell’art. 26.12 del Contratto Quadro prodotto dalla TELECOM ITALIA S.p.A. sub doc. 2) e chiedendo, per l’effetto, di dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto nonché, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.3. Si è costituita ritualmente e tempestivamente in Cancelleria la parte convenuta opposta società X. S.r.l., in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore dr. S. G., depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo:
- di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell’art. 648 c.p.c.;
- in via pregiudiziale, di rigettare l’eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla controparte;
- nel merito, in via principale, di rigettare l’opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto, con assoluzione da tutte le domande avversarie;
- in via subordinata, di dichiarare TELECOM ITALIA S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta e, conseguentemente, condannarla a pagare, per i rispettivi titoli indicati, la somma capitale di Euro 26.917,61= o quella diversa accertanda in corso di causa, nonché la somma capitale di Euro 32.038,92= o quella diversa accertanda in corso di causa, nonché la somma capitale di Euro 99.214,68= o quella diversa accertanda in corso di causa, oltre gli interessi moratori maturati e maturandi su ciascuna somma a decorrere dalla date di scadenza delle singole relative fatture, come indicate in atti, calcolati e da calcolarsi al saggio di cui all’art. 5 D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (ante novella del novembre 2012).
1.4. All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. la parte convenuta opposta ha insistito per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., mentre la controparte si è opposta; entrambe le parti hanno quindi chiesto la concessione dei termini perentori previsti dall’art. 183, 6° comma, c.p.c. ed il Giudice Istruttore si è riservato sulle predette istanze.
1.5. Con Ordinanza datata 15.04.2014 il Giudice Istruttore, sciogliendo la predetta riserva, non ha concesso la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto dell’eccezione di incompetenza proposta dalla parte attrice opponente, ed ha concesso alle parti i seguenti termini perentori, ai sensi dell’art. 183, 6° comma, c.p.c.:
1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
1.6. All’esito della successiva udienza in data 24.10.2014 il difensore della parte convenuta opposta, richiamando quanto già dedotto nella propria memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1), c.p.c., ha dichiarato di aderire all’eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla controparte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, 2° comma, c.p.c., chiedendo la pronuncia della relativa Ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo.
Il Giudice Istruttore si è riservato e, con Ordinanza in data 27.10.2014, sciogliendo la predetta riserva, ha rigettato tali deduzioni istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rigettato la predetta istanza proposta dalla della parte convenuta opposta intesa a sentore dichiarare con Ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell’art. 38, 2° comma, c.p.c., non essendo applicabile al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ed ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
1.7. All’udienza in data 21.11.2014 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, su richiesta dalla parte convenuta opposta, ha disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e fissato l’udienza di discussione al 12.12.2014, ai sensi dell’art. 281-quinquies, 2° comma c.p.c.
1.8. Infine, all’udienza così fissata in data 12.12.2014 i difensori delle parti hanno discusso la causa ed all’esito il Giudice Istruttore ha trattenuto la causa in decisione, ai sensi del citato dall’art. 281-quinquies, 2° comma c.p.c..
2. Sull’eccezione di incompetenza per territorio proposta dalla parte attrice opponente.
2.1. Come si è detto, la parte attrice opponente ha eccepito, in via pregiudiziale e/o preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Torino a favore del Tribunale civile di Roma ovvero di quello di Milano, ai sensi dell’art. 26.12 del Contratto Quadro prodotto dalla TELECOM ITALIA S.p.A. sub doc. 2) e chiedendo, per l’effetto, di dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto.
L’eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento, con riguardo alla competenza del Tribunale di Roma.
2.2. Invero, come si è accennato, la società X. S.r.l. ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto sulla base delle seguenti premesse:
- quanto ad Euro 26.917,61, in forza di scrittura privata in data 14.12.2012 prodotta sub doc. 1) e di cui alla fattura n. 913/KE del 21.05.2013 prodotta sub doc. 10);
- quanto ad Euro 32.038,92, quale corrispettivo per forniture di beni e servizi descritte negli ordini di acquisto prodotti sub da 11) a 23) e di cui alla fattura n. 115/CN del 15.05.2013 prodotta sub doc. 24);
- quanto ad Euro 99.214,68, quale corrispettivo per forniture di beni e servizi descritte nell’ordine di acquisto prodotto sub 25) e fatture ricevute e pagate alla MICROSOFT per l’acquisto di licenze del prodotto Dynamics Nav facente parte della fornitura ordinata dalla TELECOM ITALIA S.p.A. e per il canone di manutenzione dell’anno successivo (docc. 26 e 27), e di cui alla fattura n. 1/KE del 9.01.2013 prodotta sub doc. 31).
Senonché, come correttamente eccepito dalla parte attrice opponente fin dall’atto di citazione, i rapporti tra la TELECOM ITALIA S.p.A. e la società X. S.r.l. sono stati disciplinati da un apposito Contratto Quadro predisposto dalla stessa società X. S.r.l. (e prodotto dalla TELECOM ITALIA S.p.A. sub doc. 2) che, all’art. 26.12, prevede espressamente la seguente clausola:
“Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all’esistenza, alla validità, all’efficacia, all’interpretazione, all’esecuzione e/o estinzione del presente Accordo e/o dei suoi allegati sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, con ciò escludendo specificatamente la competenza di Fori alternativi ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c.”
Attraverso tale clausola, le parti hanno espressamente indicato il Foro di Roma quale “foro convenzionale”, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 28 e 29 c.p.c.
L’art. 28 c.p.c., sotto la rubrica “Foro stabilito per accordo delle parti” dispone testualmente quanto segue: “La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell'art. 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l’inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge”.
L’art. 29 c.p.c., sotto la rubrica “Forma ed effetti dell'accordo delle parti”, prevede quanto segue:
“L’accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto.
L’accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito”.
Nel caso di specie, al citato art. 26.12 del Contratto Quadro predisposto dalla stessa società X. S.r.l. (e prodotto dalla TELECOM ITALIA S.p.A. sub doc. 2), le parti hanno espressamente previsto la competenza esclusiva del Foro di Roma per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all’esistenza, alla validità, all’efficacia, all’interpretazione, all’esecuzione e/o estinzione dell’Accordo stesso e/o dei suoi allegati, escludendo specificatamente la competenza di Fori alternativi ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c.
Tale designazione convenzionale attribuisce al predetto foro carattere di esclusività, essendovi una pattuizione espressa in tal senso e non dovendo comunque rivestire formule sacramentali, scaturendo da una non equivoca manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge (cfr. per tutte: Cass. civile 09 agosto 2007 n. 17449).
2.3. Come si è detto, in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1), c.p.c. la parte convenuta opposta società X. S.r.l., ha dichiarato di aderire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38, comma 2°, c.p.c., all’indicazione del Giudice ritenuto competente ed ha chiesto la pronuncia della relativa Ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo.
Senonché, come già anticipato con la citata Ordinanza datata 27.10.2014, la predetta norma non può trovare applicazione nella fattispecie in esame.
Invero, nel giudizio di opposizione a Decreto ingiuntivo non trova applicazione il disposto di cui all’art. 38, secondo comma, ultima parte, c.p.c., ai sensi del quale, quando le altre parti costituite aderiscono alla indicazione del Giudice che la controparte ritiene territorialmente competente, “la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo”.
La giurisprudenza prevalente sostiene infatti che, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare l’incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo; sempre secondo la giurisprudenza prevalente, poi, la Sentenza con cui il Giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l’incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest’ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (cfr. sul punto: Tribunale Torino, sez. III, 18 novembre 2013, n. 6731 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Torino, sez. III, 02 luglio 2013, n. 4451 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975 in Redazione Giuffrè 2011; Cass. civile, sez. III, 17 luglio 2009, n. 16744; Cass. civile, sez. III, 24 giugno 2009, n. 14825; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Tribunale Torino, 22 febbraio 2007 n. 1182 in Il merito 2007, 7 28 – Giuffrè; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491; Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
Secondo l’orientamento prevalente, nei suddetti casi il Giudice dell’opposizione deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. sul punto: Tribunale Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975 in Redazione Giuffrè 2011; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 04 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
In particolare, l’Ordinanza con cui il Giudice istruttore, in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, rimetta le parti dinanzi al Giudice territorialmente competente secondo l’indicazione dell’attore opponente, non contestata dal convenuto opposto, senza revocare il provvedimento monitorio, e contestualmente abbia disposto la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., deve considerarsi “atto abnorme”, essendo quegli sfornito di potestas decidendi sulla competenza, funzionale ed inderogabile, a decidere l’opposizione, che spetta invece al Giudicante, ai sensi dell’art. 279 n. 1 c.p.c., applicabile anche al Tribunale in composizione monocratica in forza del rinvio operato dall’art. 281 bis c.p.c. (in senso sostanzialmente conforme, sia pure con riguardo ad un procedimento instaurato prima della Novella di cui alla Legge n. 353/1990: cfr. Cass. civile, sez. II, 23 gennaio 1999, n. 630 in Giust. civ. Mass. 1999, 150).
Pertanto, qualora nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte convenuta-opposta dichiari di aderire all’indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell’attrice opponente, non trova applicazione l’art. 38, 2° comma, c.p.c., talché il giudice dell’opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare con sentenza l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite (cfr. in tal senso: Tribunale Modena, sez. I, 07 febbraio 2013, n. 194 in Giurisprudenza locale - Modena 2013; Tribunale Torino, sez. III civile, Sent. 1 luglio 2010 n. 32568/09 in “Ilcaso.it” on line, sez. I, documento 2407/2010 sul sito “www.Ilcaso.it”; Tribunale Torino, Sent. 22 febbraio 2007 n. 1182/07 in “Diritto & Giustizia” on line 2007, in “Giur. di merito – GIUFFRÈ” 2008, n. 1, I, pag. 55 ed in “Giur. di merito – GIUFFRÈ” 2007, n. 10, I, pag. 2628).
Sul punto, si richiamano anche le massime delle predette pronunce:
- Tribunale Modena, sez. I, 07 febbraio 2013, n. 194 in Giurisprudenza locale - Modena 2013: “Qualora nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la parte convenuta-opposta dichiari di aderire all’indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell’attore opponente, non trova applicazione l’art. 38 comma 2 c.p.c., talché il giudice dell’opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo -che anzi avrebbe carattere di abnormità- ma, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare con sentenza l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite in base ai principi della soccombenza.”
- Tribunale Torino, sez. III civile, 1 luglio 2010 n. 32568in Ilcaso.it on line, sez. I, documento 2407/2010 sul sito www.”Ilcaso.it” e rinvenibile al seguente link:http://www.Ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/2407.php: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 38, comma 2, ultima parte, codice procedura civile, ai sensi del quale, quando le altre parti costituite aderiscono alla indicazione del giudice che la controparte ritiene territorialmente competente, “la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo”. Precisamente, qualora, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte convenuta-opposta dichiari di aderire all’indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell’attore opponente non trova applicazione l’art. 38, comma 2, codice procedura civile, talché il giudice dell’opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo - che anzi avrebbe carattere di abnormità - ma, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare con sentenza l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite.”
- Tribunale Torino, 22 febbraio 2007 n. 1182in “Giur. di merito – GIUFFRÈ” 2008, n. 1, I, pag. 55 ed in “Giur. di merito – GIUFFRÈ” 2007, n. 10, I, pag. 2628: “Qualora, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte convenuta opposta dichiari di aderire all’indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell’attore opponente non trova applicazione l’art. 38 comma 2 c.p.c., talché il giudice dell’opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo -che anzi avrebbe carattere di abnormità- ma, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare con sentenza l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite.”
Del resto, la Cassazione la quale, in una fattispecie successiva alla modifica apportata dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, ha affermato che “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell’opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell’ordinanza, di cui all’art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall’art. 46 l. 18 giugno 2009 n. 69” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594 in Giust. civ. Mass. 2012, 7-8, 1044).
2.4. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta eccezione proposta dalla parte attrice opponente:
- dev’essere dichiarata l’incompetenza per territorio del Tribunale di Torino ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Roma;
- per l’effetto, dev’essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che dev’essere revocato;
- infine, dev’essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 50 c.p.c. .
3. Sulle spese processuali.
3.1. Nelle proprie conclusioni definitive, la parte convenuta opposta ha chiesto, in via meramente subordinata, la compensazione integrale o parziale delle spese processuali.
All’udienza in data 12.12.2014, il difensore della parte convenuta opposta ha insistito sulla compensazione delle spese processuali, riferendo di aver aderito da subito all’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte attrice opponente e pure in presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in materia e facendo presente che in altra causa pendente tra le stesse parti avanti il Tribunale di Cuneo e sulla base del medesimo accordo quadro TELECOM ITALIA non ha eccepito l’incompetenza territoriale del Giudice adito accettando la scelta del Foro operata da controparte.
Senonché, nel caso di specie, non si ravvisano i presupposti previsti dall’art. 92, 2° comma, c.p.c., per disporre la compensazione integrale o parziale delle spese processuali.
Invero, la parte convenuta opposta è risultata soccombente nel presente giudizio, per cui deve applicarsi la condanna al rimborso delle spese processuali prevista dall’art. 91 c.p.c.
In proposito, si deve osservare che, a seguito della proposizione dell’eccezione di incompetenza da parte della TELECOM ITALIA S.p.A. in atto di citazione, la società X. S.r.l. ha inizialmente contestato tale eccezione chiedendo, in comparsa di costituzione e risposta, il rigetto dell’eccezione stessa.
Soltanto a seguito della citata Ordinanza datata 15.04.2014, con cui il Giudice Istruttore non ha concesso la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto proprio tenendo conto dell’eccezione di incompetenza proposta dalla parte attrice opponente ed ha concesso alle parti i termini perentori ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la società X. S.r.l. ha dichiarato di aderire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38, comma 2°, c.p.c., all’indicazione del Giudice ritenuto competente ed ha chiesto la pronuncia della relativa Ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo.
Peraltro, neppure tale domanda è risultata fondata in quanto, come si è detto in precedenza, qualora nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte convenuta opposta dichiari di aderire all’indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell’attrice opponente, non trova applicazione l’art. 38, 2° comma, c.p.c., talché il giudice dell’opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare con sentenza l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite.
Né possono ravvisarsi le “gravi ed eccezionali ragioni” previste dall’art. 92, 2° comma, c.p.c., per disporre la compensazione integrale o parziale delle spese processuali sia in quanto, come si è detto, la convenuta opposta si era inizialmente opposta all’eccezione di competenza sia in quanto il citato Contratto Quadro contenente l’espressa previsione della competenza esclusiva del Foro di Roma era stato predisposto dalla stessa società X. S.r.l. (e prodotto dalla TELECOM ITALIA S.p.A. sub doc. 2).
3.2. Pertanto, tenuto conto della soccombenza della parte convenuta opposta, quest’ultima dev’essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice opponente le spese processuali, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., così come liquidate in dispositivo. in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall’art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00”, nelle seguenti misure ridotte:
Euro 1.215,00 per la fase di studio della controversia (misura così ridotta rispetto all’importo di Euro 2.430,00);
Euro 775,00 per la fase introduttiva del giudizio (misura così ridotta rispetto all’importo di Euro 1.550,00);
Euro 1.700,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione (misura così ridotta rispetto all’importo di Euro 5.400,00);
Euro 1.000,00 per la fase decisionale (misura così ridotta rispetto all’importo di Euro 4.050,00),
per un totale di Euro 4,690,00.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 34917/2013 R.G. promossa dalla società TELECOM ITALIA S.p.A., in persona del procuratore speciale Dr.ssa TESTA Aurora (parte attrice opponente) contro la società X. S.r.l., in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore dr. S. G. (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Dichiara l’incompetenza per territorio del Tribunale di Torino ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Roma e, per l’effetto:
2) Dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 12344/2013, datato 23.09.2013, depositato in data 24.09.2013, che revoca.
3) Fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente Sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Roma.
4) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta opposta società X. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte attrice opponente TELECOM ITALIA S.p.A. le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 5.416,36= (di cui Euro 4.690,00= per compensi ed Euro 726,36= per spese documentate), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy.
Così deciso in Torino, in data 22 dicembre 2014
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA

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