lunedì 30 maggio 2016

Super ammortamento: cos’è e come funziona

fonte:  laleggepertutti.it



Con una delle sue ultimissime circolari [1] l’Agenzia delle Entrate chiarisce come si debba applicare  il bonus del super ammortamento, ecco tutti i dettagli ed i nostri esempi pratici.


Super ammortamento: come funziona?









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Il super ammortamento è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 [2] e prevede la possibilità per le imprese di applicare una maggiorazione del 40%  al costo di acquisizione dei materiali e degli strumenti nuovi. Le imprese, riportando ai fini fiscali un costo maggiore (ad esempio per un bene che si paga 100mila euro si riporta ai fini fiscali un valore di 140mila euro) hanno la possibilità di ammortare il costo maggiorato. Dunque, per tornare al nostro esempio, per un ammortamento di un bene da 100mila euro in 5 anni (dunque con una quota di ammortamento del 20%) se si applica il super ammortamento non si porterà ad ammortamento un valore di 20mila euro (ovvero il 20% di 100mila) ma di 28mila euro (ovvero il 20% dell’importo maggiorato di 140mila).
Ecco la lettera della legge: “il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento [e tale maggiorazione ha effetto] ai fini delle imposte sui redditi [e] con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria”.




Super ammortamento: chi può usufruirne?

Il super ammortamento può essere fruito da tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, ricompresi in ciascuno dei regimi previsti dalla normativa vigente.
Rientrano nelle possibilità di agevolazione anche le imprese in regime “dei minimi”.
Sono tuttavia esclusi dall’agevolazione:
i titolari di reddito di impresa che adottino il regime forfetario
le imprese marittime [3]


Super ammortamento: quando è possibile?

In base a quanto stabilito dalla citata circolare dell’Agenzia delle Entrate, perchè si possa usufruire del bonus del super ammortamento è necessario rispettare i seguenti requisiti:

essere nuovi;
essere strumentali (ovvero essere funzionali rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria dell’agevolazione);
di conseguenza essere di “uso durevole” cioè atti ad essere impiegati appunto come strumenti della produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.

Questa definizione esclude dalla possibilità di applicazione del super ammortamento:



i beni merce ovvero i beni destinati alla vendita;
i beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
i materiali di consumo;
i beni che non risultino nuovi, dunque tutti quelli già utilizzati a qualunque titolo ciò sia avvenuto.

Si tenga invece presente che il bene esposto, ovvero l’uso del bene da parte del rivenditore all’interno dello show-room, può essere considerato alla stregua del bene nuovo. La condizione di uso ai fini di dimostrazione non fa perdere difatti il requisito della novità. Ciò non si applica però alle auto, nel caso in cui esse siano state immesse su strada per scopi differenti dalla semplice esposizione.


Super ammortamento: quando vanno effettuate le spese?

Le spese che sono sottoponibili ad ammortamento maggiorato del 40%, devono essere effettuate dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. L’imputazione degli investimenti ai fini fiscali deve seguire le regole generali di competenza [4], dunque le spese si considerano sostenute per i beni mobili alla data della consegna o spedizione o se diversa e successiva alla data in cui si dovesse verificare l’effettuo traslativo o costitutivo della proprietà o di altro dirti reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.




Super ammortamento per beni agevolati: è possibile il cumulo?

La circolare citata specifica come il costo del bene agevolabile è assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l’eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.
Con riferimento alla cumulabilità del beneficio  con altre misure di favore, la maggiorazione del 40 per cento deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.


Super ammortamento: che succede se i beni vengono venduti?

Nell’ipotesi in cui il bene venga ceduto prima della completa fruizione dell’agevolazione (ovvero prima del completamento dell’ammortamento applicato):

nell’esercizio di cessione, la maggiorazione sarà determinata secondo il criterio pro rata temporis;
le quote di maggiorazione non dedotte non potranno più essere utilizzate, né dal soggetto cedente, né dal soggetto cessionario (che acquista un bene “non nuovo”).

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