mercoledì 29 luglio 2015

Addio ipoteche Equitalia firmate da dirigenti illegittimi del fisco

Fonte:  http://www.laleggepertutti.it/94094_addio-ipoteche-equitalia-firmate-da-dirigenti-illegittimi-del-fisco


Non sono solo gli accertamenti fiscali a cadere sotto la ghigliottina dei giudici tributari perché firmati da uno dei 767 dirigenti illegittimi dell’Agenzia delle Entrate: ci sono anche le firme dei ruoli e, conseguentemente, le cartelle esattoriali di Equitalia e, in ultimo, le ipoteche da quest’ultima iscritte sulle case dei contribuenti che non hanno pagato. A dirlo è un’importante sentenza della CTP di Frosinone [1] che, così, si inserisce nel filone (maggioritario) delle pronunce contro il fisco. Va annullata, pertanto, l’iscrizione ipotecaria effettuata sulla base di uno dei ruoli firmati da un funzionario dell’Agenzia delle entrate che non sia un regolare dirigente.


Immobili liberati dalle ipoteche
La Commissione tributaria di Frosinone compie un ulteriore passo nell’ambito della “guerra” tra fisco e contribuenti per via delle nomine a dirigenti dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale: ad essere nulli non sono solo gli accertamenti fiscali, ma anche i semplici ruoli formati dall’Agenzia delle entrate; l’illegittimità del ruolo si ripercuote, poi, inevitabilmente, sulla cartella esattoriale (perché atto consequenziale al primo e, quindi, affetto dalla stessa nullità) e, a valle, anche sulle misure esecutive (pignoramenti) e cautelari (ipoteche e fermi) avviate da Equitalia.

Insomma, la nullità del ruolo conduce anche all’annullamento della cartella di pagamento dell’Agente della riscossione che lo contiene e di tutti gli atti consequenziali, nessuno escluso.

L’eccezione relativa al difetto di sottoscrizione, dunque, può essere sollevata anche in sede d’impugnazione dell’ipoteca e, se verificata, comporta l’annullamento della stessa. Conclusioni, di certo, innovative quelle a cui giunge la Ctp di Frosinone perché sino ad oggi il problema “Equitalia” era stato toccato solo di striscio, avendo tutti i ricorsi ad oggetto l’atto prodromico, ossia l’accertamento fiscale.

La Commissione ha ricordato la folta giurisprudenza che si sta ormai formando sulla questione del difetto di sottoscrizione degli accertamenti e ruoli da parte dell’Agenzia delle Entrate, successivamente all’emissione della sentenza della Corte costituzionale [2]; i giudici laziali hanno così ritenuto estendibile anche all’ipoteca le considerazioni svolte in relazione agli avvisi di accertamento e alle cartelle di pagamento. Infatti, la legge [3] sancisce prevede la nullità assoluta per il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali come la firma o il potere da parte del soggetto firmatario.

Sempre la legge [4] dispone che il ruolo debba essere sottoscritto dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. In definitiva, tutti gli atti del fisco per avere rilevanza “esterna” e, quindi, comprimere un diritto soggettivo del contribuente, devono essere adottati e firmati dal direttore, che, in quanto preposto ad ufficio di livello dirigenziale, deve essere un regolare dirigente oppure, per delega dello stesso direttore, da altro dirigente avente la medesima qualifica del primo.

Dunque, non solo l’avviso di accertamento, ma anche l’iscrizione a ruolo, se firmata da un dirigente decaduto, è illegittima e, di conseguenza, lo sono anche le ipoteche basate su quella stessa iscrizione a ruolo.

[1] CTP Frosinone sent. n. 654/02/15 del 20.07.2015. [2] C. Cost. sent. n. 37/15. [3] Art. 21-septies della legge n. 241/90. [4] Art. 12, comma 4, del dpr 600/73.

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