venerdì 10 luglio 2015

Segnalazione centrale rischi: quando illegittima

Fonte:   http://www.laleggepertutti.it/93254_segnalazione-centrale-rischi-quando-illegittima


Non capita, purtroppo, di rado che la segnalazione del cliente in centrale rischi avvenga, ad opera della banca, a soli fini ritorsivi, ossia per mettere il correntista alle strette e ottenere il pagamento nel più breve termine possibile.
A fare un elenco di tutte le ipotesi in cui la segnalazione in centrale rischi presenta indici di anomalia, ed è dunque da considerare illegittima, è il Tribunale di Milano in una recente sentenza.

Gli indici di anomalia della segnalazione alla centrale rischi
Si considera illegittima la segnalazione alla centrale rischi quando:
– la segnalazione intervenga dopo diverso tempo dalla costituzione in mora del debitore, senza che nel frattempo la sua posizione sia sostanzialmente mutata (nel caso deciso dai giudici, la misura era stata adottata ben oltre un anno e mezzo dalla contestazione dei fatti al cliente);


– un altro forte indice di anomalia viene poi considerato il fatto che, nonostante il decorso di tutto questo tempo, la segnalazione venga effettuata quando pendono tentativi di mediazione della vicenda: infatti, una procedura di conciliazione, promossa dal cliente, finalizzata alla contestazione di alcuni addebiti e alla ricerca di una soluzione bonaria, non giustificherebbe la tempestiva segnalazione del debitore, non presentando questi indici di “pericolosità”, ma tutt’altro;

– quando il cliente, dopo la costituzione in mora operata da parte dell’istituto di credito che ha effettuato la segnalazione, ma prima della segnalazione medesima alla centrale rischi, abbia ottenuto un ingente finanziamento da parte di un altra banca. Questo evidenzia una valutazione complessivamente positiva della situazione patrimoniale del cliente-debitore, del tutto incompatibile con un giudizio di insolvenza dello stesso.

Quando scatta la segnalazione alla centrale rischi
La segnalazione alla centrale rischi, infatti, è giustificata solo in presenza di una conclamata insolvenza, che non deve necessariamente coincidere con una situazione prefallimentare, ma neanche con il semplice sospetto di difficoltà ad adempiere.
La segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia di una posizione in “sofferenza” di un proprio cliente, da parte di un istituto di credito, scatta non solo di fronte ad una accertata insolvenza ma anche quando il rientro non appaia sicuro o, quantomeno, altamente probabile [2].

La segnalazione di una posizione “in sofferenza” presso la Centrale rischi richiede una valutazione, da parte della banca, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal semplice ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non del tutto coincidente, con la condizione d’insolvenza [3].

Rimedi
Sono noti i danni che il correntista può subire a seguito di una illegittima segnalazione in Centrale Rischi. Si tratta di rischi imminenti ed elevati di grave pregiudizio, come l’eventuale revoca degli affidamenti già concessi, o il diniego di concessione di nuove agevolazioni. Tipico effetto della segnalazione è, infatti, la negazione dell’affidabilità bancaria del soggetto. Insomma, una segnalazione errata a sofferenza può determinare l’impossibilità di accedere al credito bancario.
Questo pregiudizio irreparabile giustifica il ricorso alla tutela d’urgenza al tribunale [4]: in pratica, l’imprenditore leso potrà agire con un procedimento cautelare, di tipo sommario, ma certamente più rapido rispetto alla causa ordinaria.

Differenza tra segnalazione alla Centrale rischi e l’incaglio
La segnalazione a sofferenza, nella Centrale Rischi, presuppone che il debitore si trovi in situazione si sostanziale insolvenza, seppur non necessariamente accertata da un giudice; essa si differenzia dall’ “incaglio” che invece coincide con una situazione temporanea di obiettiva difficoltà, suscettibile di essere rimossa dopo un congruo periodo di tempo. In tal caso dunque, la situazione di difficoltà economica deve certamente essere di minore gravità rispetto allo stato di insolvenza fallimentare in quanto, in caso contrario, le segnalazioni correrebbero il pericolo di essere sempre tardive, violando lo scopo di esse, che è di far conoscere tempestivamente al sistema bancario le difficoltà finanziarie di un determinato soggetto onde evitare che altri intermediari concedano credito a chi non possa onorare i propri debiti [5].


[1] Trib. Milano, sent. del 12.03.2015.
[2] Cass. sent. n. 1725/2015.
[3] Cass. sent. n. 15609/2014.
[4] Art. 700 cod. proc. civ.
[5] Trib. Monza, sent. del 22.12.2014.

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