mercoledì 8 luglio 2015

Se ricevi da Equitalia una cartella per multe

fonte: http://www.laleggepertutti.it/93155_se-ricevi-da-equitalia-una-cartella-per-multe



Ogni giorno centinaia di contribuenti ricevono cartelle di pagamento da parte dell’Agente della Riscossione (di solito Equitalia), molte delle quali sono relative a verbali per violazione del Codice della strada. Come deve comportarsi il cittadino che riceve una cartella di questo tipo?

Innanzitutto deve leggere la cartella con attenzione.
Le informazioni essenziali sono contenute alla seconda pagina della cartella: qui, infatti, devono essere indicati gli estremi della sanzione (data dell’accertamento e data della notificazione del verbale se avvenuta per posta), la targa dell’autoveicolo sanzionato e l’ente creditore.




Sempre alla seconda pagina della cartella saranno indicati il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e la data in cui il ruolo (che è l’elenco dei debitori che l’ente creditore trasmette all’Agente della riscossione) è stato reso esecutivo.

Sulla base di queste informazioni il contribuente dovrebbe essere in grado di ricordare e valutare innanzitutto:

– se effettivamente il verbale di accertamento della violazione alle norme del Codice della Strada gli sia stato notificato come impone la legge [1], nel termine di novanta giorni dalla violazione (la notificazione è atto doveroso se non ci fu la contestazione immediata della violazione, cioè direttamente sul posto, da parte degli organi accertatori);

– se sia o meno prescritta la somma che gli viene richiesta in pagamento con la cartella, calcolando, cioè, se siano passati più di cinque anni [2] tra la data della notificazione del verbale di accertamento (indicata nella cartella stessa, come detto prima, alla sua seconda pagina) e la data di notificazione della cartella.

Se il contribuente è certo che il verbale di accertamento non gli sia mai stato notificato (attenzione: non ritirare un plico raccomandato e lasciarlo in giacenza alla posta oppure rifiutarlo equivale a notificazione perfettamente compiuta e non, come molti erroneamente ritengono, a notificazione non effettuata), allora potrà impugnare la cartella entro trenta giorni dalla sua notificazione davanti al Giudice di pace competente in relazione al luogo in cui la violazione fu commessa [3] e chiedere l’annullamento della cartella perché il verbale di accertamento non gli fu mai notificato.

Se, invece, la notificazione del verbale di accertamento fu correttamente eseguita, ma risultano decorsi più di cinque anni tra la data di notificazione del verbale e quella di notificazione della cartella, il contribuente potrà impugnare, con citazione [4], la cartella di pagamento dinanzi al Giudice di pace competente in relazione al luogo in cui la cartella è stata notificata (cioè la residenza del contribuente) chiedendo l’annullamento della cartella per prescrizione.

Nel caso in cui, invece, la notificazione del verbale di accertamento fosse stata regolarmente eseguita e dalla data della notificazione del verbale a quella della cartella fossero decorsi meno di cinque anni, al contribuente non resterebbe che pagare l’importo anche ratealmente (recandosi presso gli uffici di Equitalia), evitando in tal modo che, successivamente alla notifica della cartella la stessa Equitalia avvii le procedure per il recupero forzoso delle somme (attraverso pignoramenti di conti correnti bancari o postali o dello stipendio o pensione del contribuente).

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