mercoledì 29 luglio 2015

Istanza di assegnazione dei beni pignorati

Fonte:  http://www.laleggepertutti.it/94126_istanza-di-assegnazione-dei-beni-pignorati


Esecuzioni forzate e pignoramenti: con l’ultimo decreto legge di riforma del processo civile [1] è stata ritoccata anche la normativa relativa alla richiesta, avanzata dal creditore procedente, di assegnazione dei beni del debitore già pignorati. Si tratta, cioè, dei casi in cui il creditore, anziché richiedere al giudice la vendita del bene soggetto a esecuzione forzata, chiede invece che gli venga assegnato, a soddisfazione del proprio credito. Sappia, infatti, chi non è pratico di tribunali, che la vendita all’asta dei beni pignorati non è l’unica via che ha il creditore per soddisfarsi: egli potrebbe, in alternativa, presentare al giudice dell’esecuzione un’istanza per ottenerne, invece, la proprietà dei suddetti beni, a compensazione dei propri crediti. Se il valore del bene assegnato dovesse essere superiore rispetto al credito per il quale si agisce, il creditore dovrà versare al debitore la differenza; viceversa, se il valore del bene dovesse essere inferiore, all’esito dell’assegnazione il creditore avrebbe ancora diritto ad agire per la residua somma.
Ecco allora le novità contenute nella riforma.


Quando presentare l’istanza di assegnazione
Salvo il caso in cui i beni pignorati siano deteriorabili o sottoposti a pegno o ipoteca, per le procedure esecutive iniziate dopo il 27 giugno 2015 il creditore può presentare istanza di assegnazione o di vendita del bene:

– una volta decorsi almeno 10 giorni dal pignoramento [2] (termine minimo);
– entro il termine massimo di 45 giorni dal pignoramento stesso (termine massimo).
Il decorso del termine è sospeso durante la pausa estiva (dal 1 agosto al 31 agosto) [3].

Se non viene rispettato il termine minimo
Se il creditore deposita l’istanza prima del decorso del termine minimo di 10 giorni l’istanza è nulla, ma la nullità deve essere eccepita dal debitore proponendo opposizione agli atti esecutivi entro l’udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita. Il vizio non può essere rilevato d’ufficio. Se, invece, il debitore non solleva tale eccezione, la nullità è sanata.

Se non viene rispettato il termine massimo
Se non viene rispettato il suddetto termine massimo, il pignoramento diventa inefficace e il creditore dovrà necessariamente iniziarne uno nuovo (in tal caso, se decorso il termine di 90 giorni dalla notifica del precetto, bisognerà ricominciare proprio da tale adempimento). In tale ipotesi, per far dichiarare l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione dell’esecuzione, il debitore deve proporre istanza di estinzione nella sua prima difesa successiva al verificarsi del fatto estintivo ossia nell’udienza per la fissazione della vendita,

Il termine di cessazione dell’efficacia del pignoramento decorre dalla data di notificazione dell’atto di pignoramento [4].

Se non vengono presentate domande di assegnazione
Se il creditore non ha fatto richiesta di assegnazione del bene pignoramento o se la richiesta è stata rigettata dal giudice, quest’ultimo può:

1) disporre l’amministrazione giudiziaria dei beni pignorati;

2) per le vendite disposte a partire dal 27 giugno 2015, pronunciare una nuova ordinanza di vendita, affinché si proceda a incanto, sempre che ritenga che la vendita con tali modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato [5].

In quest’ultimo caso il giudice può optare tra due scelte:
– non modificare le condizioni di vendita ed emanare una nuova ordinanza affinché si disponga un nuovo incanto
– in alternativa stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base, che per le vendite disposte a partire dal 27 giugno 2015, deve essere inferiore al precedente fino al limite di 1/4.
In tal caso, il giudice assegna un nuovo termine non minore di 60 giorni, e non maggiore di 90, entro cui possono essere proposte offerte d’acquisto nelle forme previste per la vendita senza incanto.

Per le vendite disposte a partire dal 27 giugno 2015, se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore richiedente, ordinandogli di versare l’eventuale conguaglio sulla differenza tra il valore (superiore) del bene pignorato e quello (inferiore) del pignoramento.
Solo dopo che sia stato effettuato tale versamento da parte del creditore, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento [6].

[1] Dl n. 83/2015. [2] Art. 501 cod. proc. civ. [3] Cass. 6 agosto 2013 n. 18652, Cass. 29 luglio 1986 n. 4841, Trib. Tivoli 7 febbraio 2011. [4] Cass. sent. n. 9231 del 16.09.1997. La dottrina ritiene invece che il termine decorra dal momento della trascrizione, dato che solo con essa il pignoramento si può ritenere perfezionato. [5] Ai sensi dell’art. 568 c.p.c. sost. dall’art. 13 c. 1 lett. o DL 83/2015. [6] Art. 590 c. 2 cod. proc. civ.

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