venerdì 3 luglio 2015

Pignoramento immobiliare: ora possibile anche contro il terzo acquirente

fonte: http://www.laleggepertutti.it/92513_pignoramento-immobiliare-ora-possibile-anche-contro-il-terzo-acquirente


Il Governo approva un decreto legge che modifica il codice civile  consentendo ai creditori di pignorare gli immobili anche nel caso in cui siano stati ceduti a terzi a titolo gratuito oppure assoggettati a vincoli di indisponibilità.
In altre parole, la norma facilita l’esecuzione forzata perché permette ai creditori di iniziare gli atti della procedura direttamente contro i terzi senza dover prima passare da un giudizio di revocatoria dell’atto con cui il debitore ha trasferito i propri beni.

Prima di questo decreto infatti il creditore che si riteneva pregiudicato da un atto del debitore volto a estromettere dal patrimonio di quest’ultimo uno o più beni era obbligato a iniziare una causa di revocatoria , ossia un giudizio con il quale chiedere al Tribunale di dichiarare nei propri confronti l’inefficacia dell’atto compiuto poiché arrecante pregiudizio alle proprie ragioni.


In concreto ciò significava per il creditore dover dimostrare:

– per gli atti a titolo gratuito, che il debitore conosceva il pregiudizio arrecato al creditore dal proprio atto e, qualora quest’ultimo fosse stato compiuto prima del sorgere del credito, che esso fosse dolosamente preordinato a pregiudicare le ragioni del creditore;
– in caso di atto compiuto dal debitore a titolo oneroso, invece, che il terzo fosse consapevole del pregiudizio arrecato al creditore e, in caso di atto compiuto prima del sorgere del credito, che fosse partecipe della volontà lesiva del debitore.

Dopo questo decreto, la situazione cambia radicalmente perché:

– per gli atti a titolo gratuito compiuti dal debitore dopo il sorgere del credito, ivi inclusi gli atti che comportano vincoli di indisponibilità come trust, fondo patrimoniale e vincolo di destinazione, il creditore non deve più iniziare il giudizio di revocatoria ma può pignorare direttamente il bene a patto che il pignoramento venga trascritto entro un anno dalla trascrizione dell’atto incriminato.

– per gli atti a titolo oneroso invece continua a sussistere il preventivo obbligo di iniziare e concludere l’azione revocatoria.

Facciamo un esempio per chiarire allora come funziona la nuova norma.

Tizio, debitore di Caio per la somma di 100.000 Euro, è proprietario di una villa al mare del valore di 300.000 Euro. Per risultare nullatenente e complicare le possibilità di recupero del dovuto al proprio creditore, decide di donare il suddetto immobile alla moglie Sempronia.

Fino al 26 giugno scorso, una volta compiuta la donazione Caio non avrebbe potuto pignorare la villa già di Tizio fintantoché il Tribunale, all’esito di un giudizio di revocatoria appositamente iniziato, non avesse dichiarato inefficace la suddetta donazione. Ogni possibilità di recuperare il credito dunque veniva posticipata all’esito di tale ultima azione giudiziaria.

Dopo il 27 giugno invece Caio ha tempo fino a un anno dal giorno in cui la donazione è stata trascritta nei registri immobiliari per trascrivere a propria volta il pignoramento sulla villa già di Tizio. Se ciò avviene nei tempi prospettati, il pignoramento di Tizio è opponibile tanto a Caio quanto, soprattutto, a Sempronia che nulla potrà eccepire.

Il Legislatore infatti ha previsto che il debitore e il terzo possono contestare il suddetto pignoramento esclusivamente iniziando un giudizio in Tribunale di opposizione agli atti esecutivi in cui, tuttavia, può essere fatta valere esclusivamente la mancanza dei requisiti previsti dal Decreto per il pignoramento.

Quindi, in concreto, il debitore e il terzo potranno bloccare il pignoramento soltanto ove dimostrino, alternativamente:
– che il pignoramento è stato trascritto dopo un anno dalla trascrizione dell’atto compiuto dal debitore;
– che l’atto compiuto dal debitore non è a titolo gratuito oppure che non comporta un vincolo di indisponibilità del bene.

Infine, occorre chiarire che, per espressa previsione del legislatore, la nuova norma si applica esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, ossia il 27 giugno 2015.

info

testo