venerdì 17 luglio 2015

Il nuovo divieto di pignoramento del conto vale anche per i privati

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/93588_il-nuovo-divieto-di-pignoramento-del-conto-vale-anche-per-i-privati

L’ultima riforma del processo civile ha stabilito che, nel caso di pignoramento in banca di pensioni e stipendi accreditati sul conto corrente, il creditore può pignorare:
– con riferimento alle somme che si trovavano già depositate al momento della notifica del pignoramento, solo la misura che eccede il triplo dell’assegno sociale (attualmente pari a 448,52 e, quindi, il suo triplo è di 1.345,56). Pertanto, se un conto corrente contiene 2.000 euro al momento della notifica del pignoramento, la banca può dare al creditore solo 654,44 euro (ossia 2.000 – 1.345,56);



 – per tutte le somme che verranno accreditate successivamente alla notifica del precetto e sempre che dipendano da stipendi, TFR o pensioni, il pignoramento può avvenire solo nella misura di 1/5 o, se concorrono più creditori di categorie diverse, non oltre la metà (per es. Equitalia e l’ex moglie).   A differenza del divieto di pignoramento della prima casa, che vale solo per Equitalia e non per gli altri creditori (come le banche, le finanziarie, i fornitori, ecc.), le norme sui nuovi limiti di pignoramento del conto corrente valgono per qualsiasi tipo di creditore, anche quindi quelli privati.

In sintesi: se il debitore ha ricevuto un atto di precetto – qualunque sia il creditore – e teme il pignoramento del conto corrente in banca, esso non gli sarà più bloccato – come in passato – al 100%, ma solo nella misura superiore a 1.345,56, e sempre a condizione che su tale conto vi siano depositati solo redditi derivanti da rapporti di lavoro o pensionistici.

Neanche per i successivi accrediti (sempre dello stipendio o della pensione), il debitore dovrà più temere il blocco integrale, poiché varranno gli stessi limiti previsti dal codice di procedura in caso di pignoramento presso il datore di lavoro o l’Inps: ossia la misura massima di 1/5 (e col tetto massimo di 1/2 nel caso di concorso tra più creditori).

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