mercoledì 1 luglio 2015

Equitalia: più facile decadere dalla rateazione. Effetti e benefici.


fonte: http://www.laleggepertutti.it/92211_equitalia-piu-facile-decadere-dalla-rateazione-effetti-e-benefici



Lo schema di decreto sulla riscossione appena approvato dal Governo modifica le regole sui piani di rateazione con Equitalia. Ecco le novità più rilevanti.

Si decade dalla dilazione dopo 5 rate non pagate
Non saranno più necessarie otto rate non pagate, bensì solo cinque (non per forza consecutive) per decadere dal piano di rateazione. In questo modo, sarà molto più facile perdere il beneficio della dilazione del pagamento per chi salta gli appuntamenti mensili.   In ogni caso, viene confermato dalla legge ciò che sino ad oggi era scritto solo in una direttiva di Equitalia: per somme iscritte a ruolo fino a 50mila euro, si può ottenere la rateazione a semplice domanda, senza bisogno di allegare documentazione o prove sulle precarie condizioni economiche del contribuente.




Per i decaduti c’è una seconda chance A differenza di quanto avveniva in passato, il contribuente che sia decaduto dal piano di rateazione (per aver saltato 5 rate) può sempre chiedere, nuovamente, di essere riammesso al piano di pagamento dilazionato, a condizione che versi le rate scadute alla data di presentazione della domanda. La nuova dilazione non può eccedere il periodo residuo della precedente dilazione. Per esempio: se il contribuente aveva chiesto una dilazione in cinque anni e decade dopo tre, la nuova rateazione non potrà essere più lunga dei residui tre anni.   Sarà sempre possibile reiterare la domanda di dilazione dello stesso carico scaduto anche più volte, sempre ai limiti e alle condizioni appena descritte.

Gli effetti per chi chiede la rateazione
Una volta che il contribuente abbia presentato agli uffici l’istanza di dilazione, non è più possibile l’iscrizione di ipoteca e l’apposizione del fermo amministrativo, ferma restando l’efficacia dei predetti vincoli già apposti prima che la domanda fosse depositata.   Inoltre, dopo la presentazione dell’istanza del debitore Equitalia non potrà più avviare il pignoramento nei confronti del debitore. I pignoramenti già avviati e ancora in corso (per esempio, il blocco del conto corrente, il pignoramento del quinto dello stipendio o della pensione), vengono interrotti, ma solo dopo il pagamento della prima rata, a meno che non vi sia già stato (nel caso di pignoramento immobiliare) l’incanto con esito positivo oppure il terzo pignorato non abbia già reso dichiarazione di essere debitore del soggetto iscritto a ruolo.

Cartelle pazze
Come noto, la normativa sulle “cartelle pazze” [1] prevede la sospensione immediata della cartella esattoriale a fronte della richiesta del contribuente che ritiene indebito il pagamento (perché già effettuato, non dovuto, sospeso, annullato ecc.). L’agente della riscossione deve poi passare il fascicolo all’ente impositore per le verifiche del caso. Ma se entro 220 giorni dalla presentazione dell’istanza la procedura non si conclude, la pretesa è cancellata di diritto.
I casi nei quali il contribuente poteva valersi di tale procedura erano indicati solo a titolo esemplificativo dalla legge, ma il numero non era chiuso. Ora invece il governo elimina la clausola aperta [2] (“qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito”), onde evitare utilizzi strumentali da parte di soggetti intenzionati a far scattare il silenzio-annullamento.

Rateazione degli avvisi bonari
Per quanto riguarda gli avvisi bonari il periodo minimo di rateazione passa da sei a otto rate trimestrali. Resta fermo il limite massimo di venti rate trimestrali per importi che superano 5mila euro. Nel caso invece di accertamento con adesione e di acquiescenza all’accertamento, l’attuale disciplina prevede la dilazione in otto rate trimestrali che diventano dodici, se l’importo complessivo è maggiore di 51.645,69 euro. La riforma invece eleva il periodo massimo a sedici rate trimestrali, con riferimento a somme che superano 50mila euro. Non potranno mai essere dilazionati gli importi oggetto di verifica (segnalazione da parte di pubbliche amministrazioni).

Esattore e mediazione
Veniamo al contenzioso. Le sentenze diventano immediatamente esecutive per tutte le parti. Sono estesi gli strumenti deflattivi per ridurre il contenzioso e la tutela cautelare copre tutte le fasi del processo tributario.
Viene inoltre potenziato lo strumento della mediazione (che attualmente riguarda solo gli atti posti in essere dall’Agenzia delle entrate con valore non superiore ai 20 mila euro): ora il reclamo finalizzato alla mediazione si applica a tutte le controversie, indipendentemente dall’ente impositore, comprese quindi quelle degli enti locali (incluse le controversie catastali su classa mento e rendite degli immobili che ne sarebbero state escluse a causa del valore indeterminato). Dal punto di vista soggettivo il reclamo/mediazione è esteso a Equitalia e ai concessionari della riscossione. Lo strumento della conciliazione si applica anche al giudizio di appello (e non più solo sulle cause di primo grado). La tutela cautelare estesa a tutte le fasi del processo tributario comporta che: il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto impugnato in presenza di un danno grave; le parti possono sempre chiedere la sospensione degli effetti della sentenza, sia di primo grado che di appello, analogamente a quanto previsto dal codice di procedura civile.

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