giovedì 30 luglio 2015

Nuova legge fallimentare: come cambia dopo il dl 83/2015


fonte:   http://business.laleggepertutti.it/5454_nuova-legge-fallimentare-come-cambia-dopo-il-dl-832015


L’ormai noto decreto legge “fallimenti” [1], appena approvato dalla Camera, mette mano alla legge fallimentare con alcune, importanti modifiche. Vediamole schematicamente in questo articolo.
 
Concordato preventivo
La proposta di concordato preventivo liquidatorio deve prevedere il pagamento di almeno il 20% dei rispettivi crediti per i creditori chirografari creditori (salvo nell’ipotesi di continuità aziendale).
 
Non vale più la regola del silenzio assenso nel calcolo delle maggioranze utili a fare passare i piani di concordato. I creditori che non esercitano il voto possono farlo nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale.
 
Viene introdotta la possibilità, per i creditori, in risposta al piano di concordato depositato dall’imprenditore, di presentare piani di concordato alternativi e concorrenti. In pratica, i creditori che rappresentano almeno il 10 per cento dei crediti possono presentare proposte di concordato migliorative se quella del debitore non assicura il pagamento di almeno il 40 per cento dei crediti chirografari (30 per cento nel caso di continuità aziendale). La proposta viene così inoltrata all’assemblea dei creditori la quale può decidere per quale proposta optare per meglio tutelare i propri interessi.
Possono essere presentate anche offerte per l’acquisto dell’azienda o di un suo ramo o di specifici beni; sulle offerte concorrenti si esprimerà il tribunale, aprendo a richiesta del commissario un procedimento competitivo.
Vengono allungati da 6 a 9 mesi i termini per l’omologazione del concordato preventivo.
 
Finanziamenti
Per facilitare il risanamento delle imprese in crisi il giudice può autorizzare l’imprenditore – che ne fa richiesta al giudice prima del deposito del piano di concordato – a richiedere e contrarre finanziamenti interinali anche in caso di “concordato in bianco” e in via d’urgenza, pure senza attestazione di un professionista, sentiti se necessario i principali creditori. A questi fondi è riconosciuto il beneficio della “prededuzione” e dunque sono liquidabili per primi.
 
Accordi di ristrutturazione del debito
Viene introdotta una forma di ristrutturazione del debito a efficacia vincolata e allargata quando la maggioranza dei crediti fa riferimento a banche o altri intermediari finanziari. L’accordo per la ristrutturazione dei debiti può essere concluso se aderisce il 75% dei creditori finanziari come banche e altri intermediari che rappresentano almeno la metà dell’indebitamento. Ai creditori non finanziari come i fornitori spetta il pagamento integrale.
Curatori
Presso il ministero della Giustizia è istituito un registro nazionale in cui confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori fallimentari e dei commissari e liquidatori giudiziali e vengono annotate le sorti delle procedure concorsuali: il tutto per evitare che chi in qualsiasi tempo ha concorso a cagionare il dissesto di un’azienda possa svolgere l’incarico di curatore.
Cancellate le norme sul conflitto d’interessi e sulla sua rilevanza temporale, come pure quella sulla necessità di una struttura organizzativa in base alla quale ottenere il conferimento dell’incarico. Sempre ai fini dell’assegnazione dell’incarico il giudice potrà valutare i risultati conseguiti dal curatore in precedenti incarichi. La valutazione dell’attitudine e della capacità concrete del candidato sarà fatta dal tribunale – che quindi torna a occupare un significativo ruolo di controllo, non solo formale – che a sua volta terrà in debita considerazione il parere dei creditori.
Non potrà più essere nominato curatore fallimentare chi, nell’ambito della stessa procedura concordataria, sia stato commissario giudiziale. La stessa incompatibilità colpirà anche chi sia stato o sia in associazione professionale con il commissario.
 
Fallimenti in corsia d’emergenza
Per accelerare i tempi di trattazione dei procedimenti sulle crisi d’impresa, che dovranno godere di una corsia preferenziale nell’esame, è posto a carico dei magistrati l’obbligo di trattare con priorità le cause in cui è parte un fallimento o concordato.
 
È poi prevista anche la chiusura anticipata della procedura fallimentare pur in presenza di rapporti ancor da definire.
 
L’effettiva liquidazione dell’attivo deve essere completata in massimo due anni: viene così fissata la durata massima dei fallimenti. Con alcune eccezioni che però devono essere dettagliatamente motivate. Ogni inadempimento o ritardo viene sanzionato con la revoca che poi risulterà nel registro nazionale.

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