martedì 14 luglio 2015

Trust a titolo gratuito, revocatoria dei creditori più facile

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/93449_trust-a-titolo-gratuito-revocatoria-dei-creditori-piu-facile


Il trust, se a titolo gratuito, può essere facilmente revocato dai creditori del beneficiario. È quanto si evince da una sentenza del tribunale di Bologna dello scorso 23 aprile [1]. Questo perché tutte quelle volte in cui il debitore si spogli dei propri beni per impedire su di essi il pignoramento dei creditori, e lo faccia a titolo gratuito (tale è non solo la donazione, ma anche la costituzione del fondo patrimoniale o il trust gratuito), il creditore può rendere inefficace l’atto (revocandolo, appunto) semplicemente provando la consapevolezza del debitore di compiere un atto pregiudizievole al creditore (a tal fine basterebbe, per esempio, la dimostrazione che non vi siano altri beni utilmente aggredibili nel patrimonio del debitore).

Quando invece la cessione è a titolo oneroso (è il caso della compravendita), oltre alla suddetta prova il creditore deve anche dimostrare la consapevolezza, da parte del terzo acquirente, di partecipare a un atto in frode ai creditori (prova difficile da raggiungere se si tratta di un estraneo e non un parente stretto). Difatti, in questi casi, si deve anche tutelare il legittimo affidamento che l’acquirente abbia fatto su un contratto ritenuto, all’atto della stipula, pienamente valido.


Ebbene, il trust a titolo gratuito segue la sorte della prima categoria di atti e, pertanto, la revocatoria è molto più semplice. A ciò si aggiunga anche il fatto che, con la recente riforma della giustizia [2], il creditore non deve più agire con la previa revocatoria per rendere inefficace l’atto dispositivo a titolo gratuito, essendo sufficiente che la trascrizione del pignoramento sia avvenuta entro un anno dall’atto di cessione del bene a titolo gratuito. In pratica, il trust (ma anche il fondo patrimoniale o la donazione) restano, per un anno intero, appesi sul filo del rasoio, poiché qualsiasi creditore può rendere inefficace l’atto, senza neanche bisogno di revocatoria, opponendo il proprio pignoramento.

Cos’è il trust
Con il trust, il disponente (anche attraverso testamento) cede uno o più immobili propri sotto il controllo e l’amministrazione di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato. In pratica, nonostante il trustee acquisti la proprietà piena sull’immobile (e il disponente se ne spogli), il suo potere su di esso è strettamente limitato ai confini che il disponente gli ha disegnato. Inoltre i beni in trust restano distinti dal patrimonio personale del trustee.

Nel trust sono presenti 3 soggetti:
– il settlor (disponente) ossia il soggetto che trasferisce beni o diritti in capo al trustee nell’interesse di un’altra persona (beneficiary) o per un fine determinato;
– il trustee ovvero il soggetto al quale vengono trasferiti i beni o i diritti con onere di disporne al fine di poter realizzare lo scopo fissato dal settlor;
– il beneficiary ovvero il soggetto, eventuale, a favore del quale è stato costituito il trust.

Per mezzo del trust, il settlor trasferisce al trustee la titolarità dei beni o dei diritti conferiti in trust, spogliandosi del relativo diritto di proprietà.

Il trustee riceve la proprietà dei beni o diritti conferiti in trust che, tuttavia, risultano nascosti dal suo patrimonio ovvero grava sul trustee l’onere di amministrarli secondo le indicazioni contenute nell’atto istitutivo del trust.
I beni ricevuti in trust, uscendo dal patrimonio del settlor, entrano a far parte del patrimonio del trustee, costituendo un patrimonio separato, distinto dai restanti beni personali di quest’ultimo con l’effetto che non possono essere escussi dai creditori del trustee, del disponente o del beneficiario.
Il trust si fonda sul rapporto di fiducia tra settlor e trustee, rapporto che induce il primo a compiere un’attribuzione patrimoniale a favore del secondo.

Spesso i trustee sono trust company, vale a dire società che hanno quale oggetto sociale l’assistenza ai clienti nella istituzione dei trust e nella successiva gestione dei patrimoni.

Quando il trust è a titolo gratuito
Per stabilire se il trust è a titolo oneroso o comporta un atto di liberalità, bisogna guardare alle intenzioni del disponente e agli obblighi del trustee nei confronti dei beneficiari. Se la finalità è quella di garantire un buon tenore di vita e l’assistenza materiale e medica dello stesso disponente e dei suoi parenti, il trust deve considerarsi gratuito, perché al più assolve ad obbligazioni naturali e non ad un preciso obbligo giuridico.

Secondo il Tribunale di Bologna, l’articolo 15 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, relativa alla legge applicabile ai trust, prevede che tale disciplina non può essere di ostacolo all’applicazione delle disposizioni inderogabili delle norme in materia di protezione dei creditori in caso di insolvenza.
Pertanto ai terzi è consentito di proporre le azioni revocatorie, ordinaria e fallimentare, nei confronti dei trust che, in base alle norme generali, risultino lesivi dei loro crediti.

La sentenza di Bologna
Come detto in apertura, secondo il tribunale di Bologna la gratuità del trust rende lo stesso più facilmente revocabile poiché è sufficiente la dimostrazione della consapevolezza dei beneficiari del trust che tale atto di disposizione ha diminuito le garanzie dei creditori.

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[1] Trib. Bologna, sent. del 23.04.2015.
[2] Art. 2929 bis cod. Civ.

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