venerdì 3 luglio 2015

Dirigenti Agenzia Entrate: “Usurpatori”. Per l’UE: atti nulli in massa

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Accertamenti fiscali nulli perché firmati dai “falsi” dirigenti dell’Agenzia delle Entrate: sono parole che fanno tremare la terra, quelle che escono dalla Corte di Giustizia Europea [1] richiamata dalla recente sentenza della CTR Lombardia; quest’ultima appella i funzionari del fisco come “usurpatori di funzioni pubbliche” in quanto hanno sino ad oggi firmato degli atti arrogandosi poteri di una qualifica superiore che, in realtà (come chiarito dalla Corte Costituzionale) non avevano mai conseguito con un regolare concorso.

Seguendo l’insegnamento fornito dai giudici di Lussemburgo, il contribuente ha gioco facile in causa: infatti, ogni volta in cui questi contesti un vizio formale di un atto fiscale – come, appunto, la carenza di poteri di chi lo sottoscritto – non spetta a lui dimostrare i fatti a fondamento di ciò (ossia, procurarsi il curriculum vitae del funzionario), ma è piuttosto l’Agenzia delle Entrate che deve fornire la prova contraria (dimostrare, cioè, che il firmatario ha conseguito il posto a seguito di regolare concorso).




Così, il danno erariale è più che un sospetto: perché, operando in tal modo, l’Agenzia delle Entrate ha esposto al rischio di nullità – ormai confermata dai giudici di mezza Italia – i propri accertamenti fiscali, impedendo la riscossione dell’evasione fiscale e, peraltro, esponendo lo Stato alla condanna delle spese processuali.

Come profetizzato dalla nostra testata giornalistica diversi anni fa, gli accertamenti fiscali che, negli ultimi anni, i funzionari delle Entrate hanno firmato, sono nulli. Anzi, i giudici milanesi non usano mezzi termini: si parla di nullità assoluta e insanabile, dovuta a uno “straripamento di potere”.
Non c’è modo, insomma, per il fisco di riparare all’errore e chi non ha fatto ancora ricorso è sempre in tempo per agire, in quanto la nullità non conosce termini di decadenza e la relativa eccezione può essere sollevata in ogni stato e grado di giudizio.

La prova della nullità degli atti dei funzionari-dirigenti “appiedati” dalla Consulta non deve peraltro essere “allegata” dal contribuente, perché è insita e implicita nel fatto stesso che i funzionari non abbiano conseguito la promozione attraverso il concorso pubblico. Per la Corte di Giustizia, infatti, niente deve allegare la parte che contesta vizi formali come la sottoscrizione di chi non ha i poteri. Funzioni “usurpate” e “danno erariale”, dunque: il fascicolo ora passa alla Procura della Corte dei conti. Che deciderà le eventuali responsabilità, anche di carattere penale, dei vertici.
Il contribuente non vede però rimborsate le spese di giudizio, posta la novità della questione. Ma almeno è salvo dalla pretesa fiscale.

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