giovedì 30 luglio 2015

Fermo e ipoteca di Equitalia: il giudice a cui presentare ricorso

fonte:   http://www.laleggepertutti.it/94364_fermo-e-ipoteca-di-equitalia-il-giudice-a-cui-presentare-ricorso
Ci sono volute le Sezioni Unite della Cassazione per chiarire un punto sinora assai controverso: la competenza sui ricorsi contro fermo e ipoteca iscritti da Equitalia vanno presentati al giudice ordinario (tribunale o giudice di pace) competente per valore, secondo le regole generali previste dal codice di procedura civile. Sempre che non si tratti di tributi, poiché, altrimenti, rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali.

Non passa quindi l’interpretazione secondo cui, contro il fermo o l’ipoteca, andrebbe sollevata l’opposizione all’esecuzione forzata, innanzi quindi al Tribunale, sezione esecuzioni. Ciò perché il fermo e l’ipoteca non costituiscono vere e proprie misure esecutive, ma sono solo atti con finalità cautelari del credito che non avviano il procedimento di espropriazione, ma servono solo a garantire la successiva riscossione. Dunque, anche la competenza sull’eventuale accertamento negativo del credito risulterà fissata non già in capo al giudice dell’esecuzione, ma al giudice ordinario o tributario, secondo le norme generali.


La giurisdizione: tribunale ordinario o CTP?
Il primo punto da affrontare è il problema della giurisdizione tra giudice ordinario e tributario. A quali dei due bisogna rivolgersi per impugnare fermo o ipoteca?
La Cassazione chiarisce che:

– per i provvedimenti causati dal mancato pagamento di debiti fiscali (tasse e tributi, sanzioni su mancato pagamento di tasse, accertamenti, ecc.) è competente la Commissione Tributaria;
– per i provvedimenti causati dal mancato pagamento di contributi e sanzioni, è competente il giudice ordinario (tribunale o giudice di pace).

La competenza: tribunale o giudice di pace?
Nell’ambito poi dei provvedimenti causati dal mancato pagamento di contributi e sanzioni, bisogna stabilire se la competenza è del tribunale ordinario o del giudice di pace.
Innanzitutto le Sezioni Unite della Cassazione escludono sicuramente che possa parlarsi di competenza del giudice dell’esecuzione, posto che l’espropriazione non è ancora iniziata.
Detto ciò, le regole di competenza da seguire sono:

– per le sanzioni derivanti da violazione del codice della strada, resta la competenza del giudice di pace (cosiddetta competenza funzionale, esclusiva e generale [2]);

– per le sanzioni derivanti da omesso versamento di contributi previdenziali resta la competenza del tribunale ordinario, sezione lavoro (trattandosi di materia di previdenza ed anche in questo caso trattandosi di cosiddetta competenza funzionale);

– per tutti gli altri casi, si osservano le regole generali, ossia: se l’importo da cui scaturisce l’ipoteca o il fermo è di valore non superiore a 5.000,00 euro è competente il giudice di pace, altrimenti è competente il tribunale.
Dunque, i ricorsi sul fermo amministrativo e l’ipoteca causati da un debito per contributi o sanzioni amministrative vanno presentati al giudice competente secondo il valore del debito stesso.



[1] Cass. ord. n. 15354 del 22.07.2015. [2] Cass. sent. n. 21194/2011.

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