venerdì 3 luglio 2015

Anatocismo bancario: stop già dal 2014


fonte: http://www.laleggepertutti.it/92606_anatocismo-bancario-stop-gia-dal-2014



L’anatocismo bancario è fuorilegge già dal 1° gennaio del 2014 e i correntisti hanno diritto alla restituzione delle somme pagate all’istituto di credito o da quest’ultimo illegittimamente pretese: infatti, quando la banca calcola gli interessi essi vanno computati solo sul capitale residuo e non anche sul capitale maggiorato agli interessi maturati in precedenza.



È questo, in pratica, il cosiddetto anatocismo: una pratica che la legge di Stabilità 2014 ha vietato espressamente, ma previa approvazione di una delibera del Cicr (Cimitato interministeriale Credito e Risparmio). Tuttavia – questo il punto essenziale – la norma è già sufficientemente specifica e non richiede alcuna ulteriore attuazione per essere considerata immediatamente operativa.  

Dopo il Tribunale di  Milano, a fornire questa interpretazione è anche il Tribunale di Como con una ordinanza pubblicata pochi giorni fa [1]: ad essa si aggiunge l’orientamento della Cassazione che dichiara illecita la capitalizzazione degli interessi non solo su base trimestrale ma anche annuale (come invece in precedenza consentito, a condizione che valesse tanto per gli interessi attivi che per quelli passivi). Partono così le azioni dei consumatori per recuperare le somme percepite illegittimamente dalle banche.  

Di segno opposto, invece, una ordinanza del Tribunale di Torino [2] secondo cui il divieto inserito dalla legge finanziaria nel nuovo Testo Unico Bancario [3] non è immediatamente operativo.   Secondo il giudice di Como, invece, dal 1° gennaio 2014 in Italia è vietata alle banche ogni pratica anatocistica nonostante non sia ancora arrivata la delibera apposita del comitato interministeriale credito e risparmio. Gli interessi dunque non possono più produrre nuovi interessi, i quali invece che devono essere conteggiati solo sul capitale.

Il divieto riguarda qualsiasi capitalizzazione di interessi passivi sui contratti di conto corrente.   Le operazioni di computo degli interessi possono essere determinate, nel rispetto della pari periodicità, secondo cadenze temporali, ma ad ogni “scadenza” tali interessi non possono capitalizzarsi, per cui vanno sempre calcolati sul solo capitale.  

Il divieto è così chiaro, dunque, che la delibera Cicr non è necessaria ai fini della validità della nuova norma. Infatti a tale delibera può spettare soltanto l’individuazione delle modalità di applicazione e conteggio degli interessi, mentre tutte le altre norme sono già entrate in vigore il primo gennaio 2014.

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