lunedì 6 luglio 2015

Processo penale: se il giudice è sostituito, la sentenza può essere annullata


Fonte:   http://www.laleggepertutti.it/92879_processo-penale-se-il-giudice-e-sostituito-la-sentenza-puo-essere-annullata


Nel processo penale, a decidere la causa deve essere necessariamente lo stesso giudice che ha presieduto alla fase istruttoria di raccolta delle prove: pertanto è nulla la sentenza deliberata da un collegio che ha apprezzato, soppesando od escludendo, materiale probatorio formalmente acquisito da collegio di diversa composizione.

 La legge [1] infatti impone che alla deliberazione della sentenza concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono provvedere giudici diversi l’attività istruttoria precedentemente compiuta deve essere rinnovata. È la Cassazione [2] a ricordare il cosiddetto principio di immutabilità, funzionale al rispetto dei principi di oralità ed immediatezza: esso esige che a decidere il processo sia lo stesso giudice che ha presieduto all’istruttoria; tale principio comprende l’effettivo svolgimento dell’intera attività dibattimentale.  



Viene rigettata la tesi secondo cui la nullità non opererebbe se, escluse le prove assunte in diversa composizione collegiale, il giudizio di colpevolezza dell’imputato resti ugualmente fermo. Per la Suprema Corte, infatti, ritiene, la rilevata ed ammessa invalidità non può essere sanata: il “nuovo” giudice, insomma non può deliberare su emergenze processuali e materiali probatori (anche al solo effetto di escluderne la rilevanza e decisività), che si sono formati nella precedente gestione collegiale cui egli era estraneo ed in assenza della dovuta rinnovazione degli atti.

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