venerdì 17 luglio 2015

Società: nuovo accordo di ristrutturazione e concordato

Fonte:   http://business.laleggepertutti.it/5421_societa-nuovo-accordo-di-ristrutturazione-e-concordato




Il decreto legge contenente l’ultima riforma della giustizia [1] introduce una nuova norma all’interno della legge fallimentare destinata a risolvere le crisi da indebitamento delle imprese attraverso un accordo di ristrutturazione con gli intermediari finanziari come banche e finanziarie. La nuova norma è applicabile nel caso in cui l’impresa debitrice abbia un’esposizione debitoria per almeno la metà nei confronti dei banche e  intermediari finanziari. Oltre a ciò viene anche ridisegnato il concordato preventivo. Cerchiamo di vedere, più nel dettaglio, queste novità.




Concordato preventivo
Se l’imprenditore ha proposto domanda di concordato con riserva o concordato in bianco viene accordata la possibilità di “chiedere al tribunale di essere  autorizzato in via d’urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili, funzionali a urgenti necessità relative all’esercizio  dell’attività aziendale” [3].
Inoltre, se nella proposta di  concordato preventivo (nonché nell’istanza di omologazione  dell’accordo di ristrutturazione dei debiti) vi sia una “offerta da parte di un  soggetto avente a oggetto il trasferimento in suo favore e  verso un corrispettivo in denaro dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di  specifici beni”, il tribunale può disporre d’ufficio l’apertura di un  procedimento competitivo, tenuto conto del valore dell’azienda o del bene [4].
È data finalmente possibilità di presentare una pluralità di proposte di concordato  preventivo che si pongono in concorrenza tra loro, in modo da consentire anche  in questa sede la maggiore soddisfazione possibile per i creditori  concorrenti.

Nuovo accordo di ristrutturazione e convenzione di moratoria
Particolarmente innovativa è la creazione di un nuovo istituto, alternativo al fallimento, volto ad evitare la liquidazione dell’azienda nel caso in cui quest’ultima presenti un’esposizione debitoria particolarmente consistente nei confronti delle banche. È stato infatti previsto l’accordo di ristrutturazione con gli intermediari finanziari, inserendolo nella legge fallimentare [1]. È il caso di leggere attentamente la nuova norma e di comprendere come funziona.

Quando i debiti di un’impresa sono per almeno metà nei confronti di banche e altri intermediari finanziari (v. assicurazioni, finanziarie, ecc.) è possibile domandare, depositando la documentazione in tribunale, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti con il consenso dei creditori, unitamente ad una relazione redatta da un professionista qualificato sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

L’accordo può essere concluso con il 75% dei creditori finanziari, se questi rappresentano almeno la metà dell’indebitamento, fermo l’integrale pagamento dei creditori non finanziari (per esempio altre imprese fornitrici di beni e servizi). In questo modo si evita che alcuni crediti finanziari possano bloccare l’esito della procedura, e quindi si favorisce un risanamento precoce.

L’accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra i predetti creditori (banche e altri intermediari finanziari) che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei.
In tal caso, il debitore presenta il ricorso in tribunale per l’omologa dell’accordo chiedendo che gli effetti dell’accordo stesso vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria.
Una banca o un intermediario finanziario puo’ essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria.

Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.

Il tribunale procede all’omologazione dopo aver accertato che le trattative tra il debitore e i creditori si siano svolte in buona fede e che le banche alle quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell’accordo:

a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti;
b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonche’ sull’accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;
c) possano risultare soddisfatti, in base all’accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono proporre opposizione entro 30 giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista. La comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Con l’opposizione, la banca o l’intermediario finanziario può chiedere che la convenzione non produca effetti nei suoi confronti.

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