mercoledì 29 aprile 2015

Affittacamere e B&B in condominio senza autorizzazioni


Affittacamere e B B in condominio senza autorizzazioni
Bed and breakfast compatibili e leciti all’interno dell’edificio condominiale.

È libera l’attività di affittacamere, di bed and breakfast o alberghiera all’interno del condominio. Non c’è possibilità di limitare il diritto di proprietà del titolare dell’appartamento se l’uso che questi, in tal modo, ne fa non pregiudica le parti comuni, la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico del fabbricato.



L’unico limite potrebbe risiedere nel regolamento di condominio, a condizione però che sia stato approvato all’unanimità da tutti i condomini o si tratti di regolamento contrattuale (quello redatto dal costruttore e fatto approvare, da tutti gli acquirenti degli appartamenti, in sede di rogito notarile). Diversamente, fuori da questi casi, l’assemblea dei condomini non può mai vietare al proprietario di un appartamento di affittare le proprie stanze o di farne, addirittura, un uso alberghiero, come nel caso del B&B. Né tantomeno il proprietario è tenuto a chiedere autorizzazioni all’amministratore o all’assemblea stessa.

Il problema della eventuale compatibilità di tali attività con i regolamenti di condominio è tornata d’attualità con l’arrivo di Expo 2015 e, con esso, di numerosi turisti provenienti da tutte le parti del mondo. I proprietari di appartamento, per arrotondare il mese, stanno lanciando su internet offerte di alloggi a prezzi modici, specie nelle adiacenze di Milano.

Già in passato, la Cassazione [1] aveva sposato un orientamento permissivista: il regolamento di condominio (salvo appunto l’unanimità) non può vietare al singolo condomino di aprire un bed and breakfast nell’edificio. Del resto, l’attività di affittacamere non determina un mutamento della destinazione d’uso degli immobili utilizzati come “civile abitazione” e non implica conseguenze dannose per gli altri proprietari.

Non è possibile, dunque, stabilire a priori che l’attività di affittacamere comporti necessariamente conseguenze pregiudizievoli per gli altri condomini; è necessaria, piuttosto, una prova concreta in relazione al tipo di attività in concreto svolta dall’interessato. Ne consegue che, in generale, il proprietario di un’unità immobiliare posta in un edificio condominiale ha sempre libertà di adibirla a qualsiasi forma di utilizzazione.

Note

[1] Cass. sent. n. 24707/14; n. 6299/2014.

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