giovedì 30 aprile 2015

Detrazioni 2015, spese per disabili e per ciechi: interventi e importi da documentare nella dichiarazione dei redditi


Le spese sostenute per i disabili e per i ciechi costituiscono un’onere, in alcuni casi anche molto gravoso, per le famiglie italiane, per il quale lo stato italiano prevede specifiche agevolazioni fiscali che è possibile ottenere nella dichiarazione dei redditi.
Proprio in vista della prossimapresentazione del modello 730 Precompilato o Ordinario, o del Modello Unico, è, quindi, opportuno ricordare quali sono le spese per disabili e per ciechi che occorre documentare nella dichiarazione equali sono le specifiche detrazioni o deduzioni fiscali previste per esse.


E’ opportuno premettere che per disabile si intende una persona che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e, quindi, determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Sono considerati disabili quei soggetti che hanno ottenuto questo riconoscimento da un’apposita Commissione Medica (a i sensi dell’art. 4 della legge 104/1992), come anche i soggetti ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro o di guerra.
I grandi invalidi di guerra e i soggetti equiparati ad essi possono certificare la loro condizione con la sola documentazione rilasciata dai ministeri competenti nel momento in cui sono stati concessi i benefici pensionistici.
I portatori di handicap (ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992) possono attestare la loro condizione personale anche mediante la sola autocertificazione.
Se il disabile è fiscalmente a carico di un familiare, il documento di spesa può essere intestato allo stesso disabile o al familiare che fruisce della detrazione. Se il disabile produce redditi proprio per importi superiori a 2.840,51 euro non può essere considerato a carico di nessuno e, quindi, deve farsi intestare i documenti di spesa (fatture) per poter usufruire delle agevolazioni fiscali descritte sotto.
Spese sanitarie per disabili 
Le spese sanitarie per disabili, si documentano nel Quadro E del Modello 730 (Oneri e spese), nella Sezione I (Generalità degli Oneri), nel rigo E3 e consentono di ottenere una detrazione del 19% delle spese sostenute, senza limiti di importo. In questo caso non si applica la franchigia di 129,11 prevista per le spese sanitarie ordinarie.
Nel rigo E3 occorre riportare le spese sostenute per:
  • mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento;
  • sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei disabili;
  • l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  • il trasporto in autoambulanza del portatore di handicap (spesa di accompagnamento);
  • l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  • la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
  • la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni;
  • l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per portatori di handicap;
  • l’acquisto di sussidi tecnici e informatici (computer, fax, modem, telefono a viva voce, ecc.);
Spese per i veicoli dei disabili
Nel rigo E4 della Sezione I, del Quadro E, del Modulo 730 si documentano, invece, le spese sostenute per i veicoli delle persone disabili e, quindi, per l’acquisto:
  • di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità (tra i principali adattamenti ai veicoli: pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, sedile scorrevolegirevole, sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno, sportello scorrevole, ecc.);
  • di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di non vedenti, sordomuti, disabili con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e di persone affette da pluriamputazioni;
In questo caso è previsto un limite di spesa di spesa di 18.075,99 euro, per un solo veicolo e viene posta la condizione che tale veicolo venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap.
L’agevolazione è fruibile una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal Pubblico registro automobilistico.
La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso, nel rigo E4 occorre indicare l’intero importo della spesa sostenuta e, nella casella che precede, il numero “1” per segnalare che si vuol fruire della prima rata.
Se, invece, la spesa è stata sostenuta in anni precedenti e all’epoca si è scelto di ripartire la detrazione, in E4 va comunque l’intero importo della spesa, mentre nella casella ad hoc va indicato il numero della rata (2, 3 o 4) utilizzata per il 2014.
Sono detraibili anche le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, escluse le spese sostenute per i normali costi di esercizio, per il premio assicurativo, per il carburante e per il lubrificante. Tali spese concorrono
al raggiungimento del limite massimo di 18.075,99 euro.
Spese per ciechi e sordi
Nel rigo E5 si documentano le spese sostenute dai contribuenti ciechi per l’acquisto di un cane guida; su tali spese è possibile ottenere sempre una detrazione del 19% degli importi, senza limiti di spesa.
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni - salvo il caso di perdita dell’animale - e per l’intero ammontare del costo sostenuto. Può essere fruita per intero nell’anno in cui la spesa è stata sostenuta o ripartita in quattro rate annuali di pari importo; per accedere a quest’ultima opzione occorre indicare nel rigo E5 l’intero importo della spesa sostenuta e, nella casella che precede, il numero “1” per segnalare che si vuol beneficiare della prima rata. Se, invece, la spesa è stata sostenuta in anni precedenti e all’epoca si è scelto di ripartire la detrazione, in E5 va comunque l’intero importo della spesa, mentre nella casella ad hoc va indicato il numero della rata (2, 3 o 4) utilizzata per il 2014.
E’ opportuno ricordare che è possibile ottenere anche una detrazione del 19% sulla totalità degli importi spesi per i servizi di interpretariato per sordi. Tali spese vanno documentate, utilizzando il codice 30, nei righi da E8 a E12.
Spese mediche di assistenza specifica per disabili 
Quest’ultima tipologia di spese da diritto non a una detrazione (riduzione dell’imposta dovuta) ma a una deduzione fiscale (riduzione della base reddituale imponibile) e va documentata nel rigo E25, del Quadro E, nella sezione dedicata alle Deduzioni fiscali. In questa sezione si indicano le spese mediche generiche (compreso l’acquisto di farmaci) e quelle di assistenza specifica sostenute dalle persone disabili, quindi le spese relative a:
  • l’assistenza infermieristica e riabilitativa;
  • al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • al personale con la qualifica di educatore professionale;
  • al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
In caso di ricovero in un istituto di assistenza e ricovero, è deducibile non l’intera retta pagata, ma solo la spesa relativa alle prestazioni mediche e paramediche di assistenza specifica, che devono necessariamente essere indicate in maniera distinta nella documentazione rilasciata dall’istituto.

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