lunedì 27 aprile 2015

Trust per evadere i tributi? E' frode

E' illegittima la costituzione di un trust allo scopo di sottrarre il patrimonio del contribuente alla procedura coattiva. E' quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Cassazione del 15 aprile 2015, n. 15449.

Il caso vedeva un uomo, in qualità di liquidatore di una società, allo scopo di evadere le imposte dirette sul valore aggiunto, costituire fraudolentemente un trust con il fine di rendere inefficace, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ed essere così dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 11, D.Lgs. 74/2000.



La norma appena citata sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a tali imposte, per un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni, idonei a rendere tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Al fine della configurabilità del reato, secondo la giurisprudenza, si richiede esclusivamente che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario, non essendo necessaria la sussistenza di una procedura di riscossione in atto (Cass. pen., Sez. III, 9 aprile 2013, n. 39079), con la conseguenza che, sotto il profilo psicologico, deve sussistere il dolo specifico, rappresentato dal fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito tributario e, sotto il profilo materiale, deve porsi in essere una condotta fraudolenta atta a vanificare l'esito dell'esecuzione tributaria coattiva, la quale non configura un presupposto della condotta, in quanto è prevista dalla legge solo come evenienza futura che la condotta, idonea, tende a neutralizzare (Cass. pen., Sez. III, 6 marzo-9 aprile 2008, n. 14720).

Si tratta di un reato di pericolo, rispetto al quale la condotta penalmente rilevante può essere costituita da qualsiasi atto o fatto fraudolento intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente stesso, riduzione da ritenersi, con un giudizio ex ante, idonea sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, a vanificare, in tutto o in parte, o comunque rendere più difficile, una eventuale procedura esecutiva. Ciò precisato, gli ermellini rilevano l'illegittimità della costituzione del trust rispetto alla quale si pone in evidenza lo scopo fraudolento della costituzione medesima e la finalità unica di sottrarre il patrimonio del contribuente alla procedura coattiva.

Come osservarono i giudici del merito, l'operazione di costituzione ha comportato, quale unica conseguenza, la sottrazione del patrimonio societario ad eventuali azioni dell'erario finalizzate alla riscossione delle imposte, rilevando come disponente e trustee coincidessero con la medesima persona dell'imputato e che la dichiarata finalità liquidatoria indicata nell'atto costitutivo del trust non risultava mai essere comunicata ai creditori sociali, né emergeva che tale adempimento fosse comunque previsto, venendo in rilievo la inutilità della costituzione del trust per le suddette finalità, ben potendo, i creditori, in caso di liquidazione, vedere soddisfatti i proprio crediti senza problemi di priorità temporale quando il patrimonio sociale fosse sufficiente a tale scopo, ovvero, in caso di insufficienza, fare ricorso al concordato preventivo o alle altre procedure concorsuali di tipo fallimentare.

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