mercoledì 29 aprile 2015

"Gratuito patrocinio", quando le spese legali le paga lo Stato

"Gratuito patrocinio", quando le spese legali le paga lo Stato :: Blog su Today


Soprattutto in questi ultimi tempi molti cittadini non riescono a far valere le proprie ragioni per "torti subiti" o "azioni di recupero crediti". Qualora la situazione economica non permetta a molti di loro di "pagare" le spese del procedimento e del legale c'è l'istituto del "gratuito patrocinio". Ecco, nel dettaglio, come funziona.
Il D.P.R. n. 115/2002, artt. 74 e segg.,  elenca e norma i casi in cui il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell'ambito dei giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti e anche nelle controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio. L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non puo' utilizzare il beneficio per proporre l'impugnazione.


CHI PUO' RICHIEDERLO
Può richiedere l'ammissione in ambito civile chi è cittadino italiano, o cittadino straniero regolarmente soggiornante, apolide (anche non residente in Italia) e gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche.
Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.369,24
Se l'interessato vive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI
Per ottenere il patrocinio a spese dello Stato, è necessario presentare domanda presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente. Il Consiglio dell'Ordine, valutata la fondatezza della domanda, emette un provvedimento di accoglimento, rigetto o non ammissibilità.
 In caso di accoglimento provvede poi a trasmettere copia del provvedimento all'interessato, al Giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati. In caso di provvedimento di rigetto o di inammissibilità, la domanda può essere proposta al magistrato competente per il giudizio.
DOVE SI RICHIEDE
Al Palazzo di Giustizia del Tribunale competente a seconda  della propria residenza anagrafica.
QUANTO COSTA
La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio non comporta alcun costo.


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