mercoledì 29 aprile 2015

Bolletta da fornitore luce-gas senza contratto


Bolletta da fornitore luce gas senza contratto
Se ricevi la fattura per un contratto mai firmato: come difenderti dagli agenti e dalle truffe porta a porta.

L’avvento del periodo transitorio di convivenza tra il mercato libero e quello protetto per la luce e il gas ha portato con sé una tristissima storia fatta di abusi e frodi ai danni dei consumatori. È avvenuto e avviene, purtroppo, sempre più di frequente che gli utenti ricevano bollette per forniture riferite a contratti mai sottoscritti, da gestori quindi che non si conosce affatto. Com’è possibile?


Si tratta, per come è ovvio comprendere, di vere e proprie truffe, poste in atto da agenti molto scaltri che, bussando di porta in porta con la scusa di leggere l’ultima bolletta pagata, con la promessa di forti sconti, riescono a estorcere la firma su un modulo di richiesta di nuova fornitura. Risultato: il consumatore si trova vittima di un raggiro e ad avere un servizio in realtà mai richiesto.

A volte vengono utilizzate tecniche particolarmente aggressive che, con promesse di risparmi in realtà inesistenti, spingono il consumatore a passare da un fornitore a un altro. Salvo poi sperimentare che la bolletta non solo non è diminuita, ma è anche aumentata.
In tutto questo arriva la “buona notizia” – almeno secondo il Governo – che a breve scomparirà del tutto il mercato protetto e resteremo solo con quello libero (leggi: “Novità luce e gas: passeremo tuti al mercato libero”).

Per tutelare il cliente finale dal fenomeno dei contratti e delle attivazioni non richieste, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha definito una specifica procedura di gestione delle controversie in materia, volta a rimuovere gli effetti di tali contratti e ripristinando la situazione anteriore. Questa procedura è in vigore dal
giugno 2012 anche se, ancora, se ne sa poco. È bene, quindi, che i cittadini ne siano informati piuttosto che preoccuparsi e dover necessariamente ricorrere ai servizi di uno studio legale.

Con l’introduzione della nuova procedura l’Autorità ha previsto in capo ai venditori degli obblighi ben precisi.
In caso di contratti stipulati fuori dai locali commerciali, prima di presentare richiesta di switching al distributore (ossia chiusura del precedente contratto e passaggio a nuovo operatore), il venditore deve inviare al cliente una lettera di conferma registrare la volontà contrattuale del cliente.

Da parte sua, il consumatore che viene a conoscenza di un contratto non richiesto deve inviare al venditore un reclamo scritto, da intestare nel seguente modo: “Reclamo per contratto non richiesto“. La comunicazione va spedita con raccomandata a.r.

– entro 40 giorni nel caso si riceva una lettera di conferma, che decorrono dalla data di consegna, da parte del venditore, della lettera all’operatore postale;

– entro 30 giorni in caso di chiamata di conferma, che decorrono dal giorno della chiamata;

– se il venditore non ha inviato la lettera, né effettuato la chiamata, il reclamo deve essere inviato entro 30 giorni dalla data di scadenza della prima bollettaemessa dal venditore non richiesto.

Il venditore dovrà rispondere al cliente, inviando copia della risposta e di tutta la documentazione che attesta l’eventuale regolarità del contratto allo Sportello per il Consumatore predisposto presso l’Autorità di energia e gas (che ha lo scopo di dare informazioni, assistenza e tutela ai clienti finali). Entro 10 giorni lo Sportello valuta la documentazione e controlla se effettivamente il contratto sia stato concluso dalle parti, nonché la relativa volontà di contrarre.

Il reclamo si considera fondato se la documentazione trasmessa dal venditore non è completa oppure se risulta che non ha assolto correttamente agli obblighi (lettera di conferma o chiamata di conferma).

Il cliente, però, si può rivolgere direttamente allo Sportello qualora, dopo 40 giorni da quando il venditore ha ricevuto il reclamo, non sia stata fornita alcuna risposta. Lo Sportello, in tal caso, si attiverà su segnalazione dell’utente.

Se il reclamo viene accolto, il venditore ha l’obbligo di riportare il cliente al contratto precedente (procedura di ripristino).

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