lunedì 27 aprile 2015

Se l’opera abusiva non viene demolita passa in proprietà al Comune


La Legge per tutti
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Se opera abusiva non viene demolita passa in proprieta al Comune
Acquisizione a titolo gratuito e immediata demolizione dell’opera costruita in assenza di permesso di costruire o in difformità oppure con variazioni essenziali.

Se l’opera abusiva, costruita in violazione delle norme urbanistiche, non viene demolita entro 90 giorni dall’ordine di demolizione notificata dall’Autorità amministrativa, la stessa viene automaticamente acquisita, a titolo gratuito, dal Comune. E ciò a prescindere dalla notifica all’interessato dell’accertamento dell’inottemperanza. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1].



La legge [2] prevede – con riguardo alle opere realizzate in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, oppure con variazioni essenziali – un’articolata disciplina volta alla demolizione delle stesse; in particolare, l’autorità comunale ingiunge al proprietario ed al responsabile dell’abuso la rimozione o lademolizione dell’intervento; viene quindi concesso un termine di 90 giorni per adempiere, decorso inutilmente il quale il bene e l’area di semine vengono acquisiti di diritto, e gratuitamente, al patrimonio del Comune; l’opera acquisita è infine demolita con apposita ordinanza, salvo che con deliberazione consiliare “non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali”.

Pertanto, l’ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione dell’opera abusiva ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi (entro novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione a demolire emessa dall’Autorità amministrativa) determina l’automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera e dell’area pertinente, indipendentemente dalla notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza: tale notifica costituisce infatti soltanto titolo necessario per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, e deve esser disposta allorquando, pur dopo il trasferimento di proprietà, il responsabile dell’abuso non voglia spogliarsi del bene.





Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 – 24 aprile 2015, n. 17134
Presidente Squassoni – Relatore Mengoni
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 18/5/2010 (irrevocabile il 12/12/2013), il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava S.C. colpevole delle contravvenzioni di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), 93, 94, 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 181, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42, e lo condannava alla pena di 5 mesi di arresto e 30.000 euro di ammenda, con sospensione condizionale della stessa subordinata alla demolizione della parte abusiva dei manufatto.
2. Con ordinanza del 9/8/2014 lo stesso Tribunale, su istanza del pubblico ministero, disponeva il dissequestro dell’immobile al fine dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, revocando al contempo il beneficio di cui all’art. 163 cod. pen., attesa l’inottemperanza all’ordine di demolizione.
3. Propone ricorso per cassazione il C., personalmente, argomentando quattro motivi:
– violazione dell’art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. II Giudice avrebbe esercitato un potere riservato ad organo amministrativo, atteso che la citata sentenza non avrebbe previsto l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, che pertanto difetterebbe nel titolo esecutivo;
– inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 dei 2001. La norma dovrebbe esser riferita ai soli casi di «abusi di tipo integrale», apparendo per contro irragionevole che il Comune acquisisca gratuitamente un intero immobile a fronte di un abuso che lo riguarda solo in parte (nella specie, una sopraelevazione);
– mancata assunzione di prova decisiva, quale perizia e documenti dei Comune di Milazzo (motivi 3 e 4). II Giudice dell’esecuzione non avrebbe provveduto alla nomina di un perito, sollecitata dal ricorrente ed invero necessaria per procedere correttamente alla riduzione in pristino, ai sensi della vigente legislazione edilizia e sismica.
Con requisitoria scritta del 6/11/2014, li Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Considerato in diritto
4. II ricorso è manifestamente infondato.
Con riguardo al primo motivo, si osserva che l’art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001 prevede – con riguardo alle opere realizzate in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, ovvero con variazioni essenziali – un’articolata disciplina volta alla demolizione delle stesse; in particolare, l’autorità comunale ingiunge ai proprietario ed al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione dell’intervento; viene quindi concesso un termine di 90 giorni per adempiere, decorso inutilmente il quale il bene e l’area di semine vengono acquisiti di diritto, e gratuitamente, al patrimonio del Comune; l’opera acquisita è infine demolita con apposita ordinanza, salvo che con deliberazione consiliare “non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali”. Lo stesso art. 31, inoltre, stabilisce che per le opere abusive di cui al medesimo articolo, il Giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se non sia stata altrimenti eseguita
Questo complessivo dato normativo è prevalentemente interpretato nel senso che l’ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione dell’opera abusiva ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi (entro novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione a demolire emessa dall’Autorità amministrativa) determina l’automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera e dell’area pertinente, indipendentemente dalla notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza (Sez. 3, n. 45705 del 26/10/2011, Perticaroli, Rv. 251321; Sez. 3, n. 22237 del 22/4/2010, Gotti, Rv. 247653; Sez. 3, n. 39075 del 21/5/2009, Bifulco, Rv. 244891; Sez. 3, n. 1819 del 2/1072008, dep. 19/1/2009, Ercoli, Rv. 242254); ed invero, questa notifica – prevista dall’art. 31, comma 4, cit. – costituisce soltanto titolo necessario per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, e deve esser disposta allorquando, pur dopo il trasferimento di proprietà, il responsabile dell’abuso non voglia spogliarsi del bene.
L’effetto ablatorio, quindi, si verifica ope legis, alla scadenza del termine fissato per ottemperare all’ingiunzione di demolire, e senza che lo stesso debba esser previsto nella pronuncia di condanna; proprio come avvenuto nel caso di specie, atteso che il Comune di Milazzo ha emesso un’ordinanza ingiunzione di demolizione in data 14/10/2008, rimasta dei tutto inattuata e poi indicata nel provvedimento qui impugnato.
5. Anche il secondo motivo – nel quale assorbire i due successivi, attesa la sostanziale identità di questione – è infondato.
Occorre premettere che l’ordine di demolizione di cui alla sentenza – ed all’ordinanza in esame – concerne la sola parte del bene “eccedente” quanto autorizzato con la licenza edilizia del 1972, non già l’intero immobile («Ordina la parziale demolizione del manufatto e la sua riduzione in pristino in conformità a quanto autorizzato con al licenza di costruzione edilizia dei 21/12/1972»; «Dispone il dissequestro, in favore dei Comune di Milazzo, dell’immobile abusivo realizzato in sopraelevazione»); ne deriva che ogni questione concernente la concreta praticabilità della demolizione in rapporto alla parte “sana” dei manufatto (compresa la necessità di avvalersi di tecnici specializzati) deve esser rappresentata, se del caso, direttamente al Giudice dell’esecuzione. Orbene, ciò premesso, l’ordinanza – con motivazione congrua e priva di vizi argomentativi – afferma che «il condannato nulla ha rilevato in ordine all’inottemperanza all’ordine di demolizione impartitogli, limitandosi a chiedere in questa sede l’effettuazione di una perizia per la determinazione dei termini entro i quali effettuare l’intervento ripristinatorio»; e che la stessa richiesta è stata rigettata, atteso che già la sentenza di merito indica il contenuto dell’obbligo in esame.
Un ragionamento logico ed adeguato, quindi, non censurabile da questa Corte, ed a fronte del quale il ricorrente si è limitato a rinnovare la mera richiesta della nomina di un tecnico, senza allegare alcuna specifica ed attuale difficoltà di carattere esecutivo.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese dei procedimento nonché quello dei versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Note

[1] Cass. sent. n. 17134/15 del 24.04.2015.
[2] Art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001.

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