mercoledì 29 aprile 2015

Equitalia non può certificare la copia conforme all’originale


Equitalia non puo certificare la copia conforme all originale
L’esattore deve produrre l’originale della relata di notifica relativa alla cartella esattoriale e non la fotocopia con l’attestazione di conformità all’originale.

Nuova vittoria dei contribuenti su EquitaliaSerit Sicilia e le varie società di riscossione dei tributi. Quando il contribuente contesti l’avvenuta notifica della cartella esattoriale, spetta all’esattore la prova contraria, producendo in giudizio sia la copia della cartella (in quanto l’originale dovrebbe essere in mano al contribuente), sia soprattutto l’originale della relata di notifica. È invece inutile – come, al contrario, spesso avviene – che Equitalia produca solo la fotocopia della relata di notifica munita dell’attestazione di conformità all’originaleeffettuata dalla stessa società di riscossione. Questo perché tale attestazione può essere redatta solo da unpubblico ufficiale, mentre tale non è certamente la società di riscossione. Quest’ultima, benché sottoposta alle stesse norme di trasparenza della pubblica amministrazione, resta pur sempre una società privata e i suoi dipendenti non sono pubblici ufficiali.



È questa la sintesi di un’importantissima decisione appena scaturita dalle aule della Cassazione, che farà il gioco di numerosi contribuenti. Non capita infatti raramente che, nei faldoni e negli archivi dell’Agente della Riscossione, i documenti originali vadano dispersi. Le fotocopie o le scannerizzazioni al computer, invece, utilizzate come prova dell’avvenuta notifica, sono carta straccia. Insomma, solo l’originale fa fede. E quasi mai questo si riesce a trovare.

Del resto, dice la Cassazione, i limiti alla prova tramite fotocopie valgono tanto per il contribuente quanto per Equitalia. Sicché anche per quest’ultima non può far fede la fotocopia se la controparte (in questo caso il cittadino che ha presentato ricorso) ne contesta la conformità all’originale.

Risultato: Equitalia perde la causa se non dimostra, originali alla mano, che la relata di notifica è stata regolarmente redatta e che attesta l’avvenuta consegna del plico al destinatario.

In pratica

Se il contribuente eccepisce di non aver mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale, l’Agente della riscossione ha l’onere della prova contraria.
Se produce una fotocopia della relata di notifica, con l’attestazione di conformità all’originale, e il contribuente la contesti (proprio in quanto copia fotostatica), Equitalia perde il ricorso. L’unico modo per vincere la contestazione del contribuente, dunque, è produrre in causa l’originale della relata di notifica.

Note

[1] Cass. sent. n. 8446/2015.

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