martedì 28 aprile 2015

Lavoro accessorio: cos'è e chi può "farlo"

Lavoro accessorio: cos'è e chi può "farlo" :: Blog su Today

In questi mesi in cui il "Jobs act" ha cambiato il mondo del lavoro, sia per le imprese che per i cittadini. In questo scenario una forma che di lavoro molto "attivata" è quella del lavoro occasionale. Per non incorrere in sanzioni ecco i principali punti che occorre sapere riguardo il "lavoro accessorio".
Il lavoro accessorio è una  particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto 'accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate.
Il pagamento avviene attraverso 'buoni lavoro' (voucher).
 Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.

Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.
VANTAGGI
Per il committente
Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.
Per il prestatore
Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
È, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari.

IL 'COMMITTENTE'
I committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro accessorio - possono essere:
famiglie;
enti senza fini di lucro;
soggetti non imprenditori;
imprese familiari;
imprenditori agricoli;
imprenditori operanti in tutti i settori;
committenti pubblici.
SOGGETTI CHE POSSONO SVOLGERE LAVORO ACCESSORIO
I prestatori che possono accedere al lavoro accessorio sono:
pensionati
titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
studenti nei periodi di vacanza
sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado”. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a rischio (in particolare, nei settori dell’industria e dell’artigianato manifatturiero) va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro.
Per “periodi di vacanza” si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali):
a) per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
c) per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;
Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell'anno.
percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito
cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità;
lavoratori in part-time
i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura accessoria nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
altre categorie di prestatori
inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione Mini-ASpI e Mini-ASpI 2012, di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati.
Attenzione: il ricorso all’istituto del lavoro accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente (Circolare INPS n. 49/2013).
I prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”. Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.

ATTIVITÀ LAVORATIVE
In seguito alle disposizioni introdotte dalla Legge di riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012), entrata in vigore il 18 luglio 2012, è possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori.

Attenzione: Fa eccezione il settore agricolo in cui il lavoro accessorio è ammesso per:
aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l’utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università)e - per l’anno 2014 - soggetti percettori di misure di sostegno al reddito,per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale;
aziende con volume d’affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale purché non sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

LIMITI ECONOMICI PER IL PRESTATORE
La legge n. 92 del 28 giugno 2012, modificando l’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003, prevede che i compensi economici fissati per il prestatore quali limite annuo, siano “annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”.
I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare per il 2015, 5.060 € nette (6.746 € lorde) nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.
N.B.: in accordo con il Ministero del lavoro, per la regolamentazione del lavoro accessorio per anno solare si intende il periodo '1 gennaio – 31 dicembre'.
Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti non possono superare per l'anno 2015, 2.020 € nette (2.693 € lorde) per ciascun committente, fermo restando il limite di 5.060 € nette, (6.746 euro lorde).
Per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito il limite economico è di 3.000 euro nette complessive per anno solare, con riferimento alla totalità di committenti, che corrispondono a 4.000 euro lorde.
Per eventuali compensi superiori a 3000 euro, il prestatore percettore di misure di sostegno al reddito ha l’obbligo di presentare preventiva comunicazione alle Sedi provinciali dell’Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio.
Attenzione:nel settore agricolo e per i committenti pubblici, il limite economico per l’anno 2015 è di 5060 euro nette (6.746 euro lorde), nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità di committenti.
OBBLIGHI PER IL COMMITTENTE
Prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio, (anche il giorno stesso purché prima dell’inizio della prestazione), il committente deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all’INPS (valida anche ai fini INAIL), attraverso i canali indicati nelle schede relative alle varie modalità di acquisto dei voucher, consultabili nel menu di questa sezione.
La mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della 'maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. 'Collegato Lavoro’), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.
Inoltre, il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi.
L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.


Potrebbe interessarti:http://www.today.it/blog/economia-in-spiccioli/lavoro-accessorio-voucher.html
Seguici su Facebook:http://www.facebook.com/pages/Todayit/335145169857930

info

testo