mercoledì 29 aprile 2015

L’estratto di ruolo può essere impugnato ma non fa prova


estratto di ruolo puo essere impugnato ma non fa prova
Equitalia deve dare prova dell’avvenuta notifica delle cartelle con documentazione incontrovertibile.

Come si può pagare Equitalia se non si è mai ricevuto la regolare notifica della cartella esattoriale? Allora ben può il contribuente, che prenda visione del proprio debito solo attraverso una stampa dell’estratto ruolo – rilasciatagli dallo sportello su sua richiesta – presentare ricorso contro quest’ultima “attestazione”, senza dover necessariamente attendere la successiva mossa dell’Agente per la riscossione. Infatti, secondo una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari [1], è possibile ricorrere al giudice anche se sono scaduti i termini di impugnazione delle cartelle (60 giorni) quando si sostiene la nullità della relativa notifica.



Vince il ricorso contro il semplice estratto di ruolo il contribuente difeso dal dott. Francesco Cotrufo, del foro di Bari. Il difensore ben conosce il recente orientamento, venutosi a formare anche all’interno della Cassazione, secondo cui si può ricorrere anche solo contro l’estratto di ruolo quando si sostiene l’inesistenza della notifica (leggi “Se la cartella di Equitalia nell’estratto ruolo non è stata notificata”); e ciò perché, altrimenti, il cittadino si troverebbe tra l’incudine e il martello, non potendo impugnare alcun atto (in quanto mai ricevuto) e dovendo attendere – come una spada di Damocle – quello successivo (presumibilmente un pignoramento, l’ipoteca o il fermo auto) per poter finalmente difendere i propri diritti.

Insomma, ben venga il ricorso in “via preventiva” per evitare mali peggiori. E, in questo caso, Equitalia è costretta a dimostrare la regolare notifica della cartella producendo idonea e incontrovertibile documentazione: non può limitarsi – si legge in sentenza – a produrre l’estratto di ruolo ove si fa riferimento alla notifica. Si tratta, infatti, di un documento con valore puramente interno, redatto e compilato dai dipendenti dell’Agente per la riscossione e senza alcun valore certificatorio.

Note

[1] CTP Bari, sent. n. 1324/10/15.

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