lunedì 27 aprile 2015

Se la cartella Equitalia nell’estratto ruolo non è stata notificata

Se la cartella Equitalia nell’estratto ruolo non è stata notificata
La Legge per tutti

Equitalia estratto ruolo impugnare
Se dall’estratto ruolo risulta un debito con l’Agente per la riscossione ma la cartella non ti è mai stata consegnata.

Se non vi è mai capitato di avere, tra le mani, un estratto ruolo di Equitalia e da lì accorgervi di un vostro debito per cartelle esattoriali che non vi sono state mai notificate, non avete mai sperimentato cosa sia l’irrazionalità di alcune leggi. Questo perché, pur volendo contestare quanto erroneamente risultante nei terminali dell’Agente per la riscossione, non potreste farlo.






















Infatti, la normativa tributaria, in Italia, è basata su un principio di “tipicità” degli atti da impugnare: in buona sostanza si può ricorrere al giudice e contestare solo determinati provvedimenti indicati dalla legge [1], ossia:

– avviso di accertamento;
– avviso di liquidazione;
– provvedimento che irroga le sanzioni;
– ruolo e cartella di pagamento;
– avviso di mora;
– iscrizione di ipoteca sugli immobili e fermo di beni mobili registrati;
– atti relativi alle operazioni catastali;
– r­ifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi e sanzioni;
– revoca di agevolazioni;
– rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
– ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

Come vedete, in questo elenco non c’è l’estratto di ruolo. E allora, come fare se ci si accorge, proprio dall’estratto di ruolo stampato – su nostra richiesta – dallo sportello di Equitalia, dell’esistenza di debiti per cartelle in verità mai notificate?

La questione non è irrilevante se si pensa a quanto sia frequente – ad esempio – il caso del contribuente che non ha ricevuto la cartella di pagamento e che, successivamente, in occasione della vendita di un immobile o di un autoveicolo, si accorge che Equitalia gli ha iscritto ipoteca o il fermo amministrativo. In tal caso, infatti, Equitalia non ristampa più la cartella di pagamento (già notificata ma mai ricevuta), ma, tutt’al più, rilascia al contribuente che ne fa richiesta l’estratto di ruolo.

In passato, la Cassazione aveva affermato che l’estratto ruolo non potrebbe mai essere impugnato in quanto si tratterebbe di un atto interno all’Agente. Il che poneva i cittadini in una situazione paradossale: per poter difendersi e andare davanti al giudice, dovevano attendere il pignoramento, il blocco del conto corrente o il fermo auto. Una situazione che andava a ledere i diritti dei contribuenti in modo inaccettabile.

Così, poco alla volta, la giurisprudenza è uscita fuori dalla rigida interpretazione della legge, stabilendo che l’estratto di ruolo può essere autonomamente impugnato quando:

– sia previsto da specifiche previsioni normative
– oppure venga notificato al contribuente al posto della cartella (e non di seguito alla stessa) e assuma, quindi, la natura di atto impositivo [2].

Ma il passo decisivo è stato fatto l’anno scorso, quando i Supremi giudici hanno rimesso la questione dell’impugnabilità dell’estratto ruolo alle Sezioni Unite [3]: saranno queste ultime, quindi, a decidere una volta per tutte se l’estratto è impugnabile nei casi in cui il contribuente “sia venuto a conoscenza del debito tramite qualsivoglia mezzo informale, in difetto o in attesa di notifica della cartella esattoriale”.

In attesa che esca la sentenza, però, i tribunali di primo e secondo grado sono inclini a concedere al contribuente la possibilità sin d’ora di opporsi: si sono infatti già pronunciate a favore della impugnabilità dell’estratto di ruolo, in caso di difetto di notifica della cartella, (tra gli altri tribunali) la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza [4] e di Frosinone [5].

L’avviso di intimazione
Anche l’avviso di intimazione, inviato da Equitalia dopo un anno dalla notifica della cartella, è stato ritenuto impugnabile, nonostante non rientri nell’elenco “ufficiale” degli atti impugnabili per legge [6].

Secondo la Corte, infatti, sono impugnabili tutti quegli atti con cui l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente una pretesa ormai definita, e qualificabili, come tali, alla stregua di avvisi di accertamento o di liquidazione.

Note

[1] D.lgs. n. 546/1992.
[2] Cass. sent. n. 6395/2014.
[3] Cass. sent. n. 16055/2014.
[4] Ctp Vicenza, sent. n. 431/2014.
[5] Ctp Frosinone, sent. n. 62/2014.
[6] Cass. sent. n. 2616/2015.

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