martedì 13 settembre 2016

Segnalazione e cancellazione centrale rischi a seguito accordo di un piano di rientro




Decisione Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Sistemi di informazione creditizia (Centrale Rischi)

Collegio Nord - Decisione 2347 / 2012

Sistemi di informazione creditizia (Centrale dei rischi) - Segnalazioni illegittime - Presenza piano di rientro - Sconfinamento riferito alla situazione pregressa.


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IL CASO: La società ricorrente stipulava con l’intermediario un contratto di leasing riguardante un immobile utilizzato per lo svolgimento della propria attività. A seguito del mancato pagamento di alcuni canoni, sottoscriveva un piano di rientro avente per oggetto la rateizzazione del debito residuo in 60 rate mensili, oltre interessi di mora. Nonostante la puntualità nel pagamento delle rate in scadenza previste dal nuovo piano, altri istituti di credito segnalavano l’esistenza di sconfinamenti a carico della società presso la Centrale dei rischi; le relative segnalazioni venivano rettificate dall’intermediario concedente il leasing solo a seguito di solleciti del cliente. Questa situazione si verificava nuovamente, a più riprese. La società si rivolgeva all’Arbitro al fine di accertare il diritto alla sistemazione dei dati nella Centrale dei rischi.

DECISIONE: Il Collegio ha accolto il ricorso, considerando la regolarità dei pagamenti effettuati dalla società e l’inesistenza di crediti esigibili dell’intermediario; ha pertanto disposto che l’intermediario cancelli la segnalazione effettuata in quanto illegittima. Secondo il Collegio, infatti, nel caso di specie la segnalazione di sconfinamento (ossia di un utilizzo non autorizzato di fondi) non rifletteva correttamente lo stato dei rapporti tra le parti: posto che il piano di rientro aveva effetti modificativi del rapporto contrattuale in corso, l’intermediario avrebbe dovuto prendere in considerazione le scadenze e gli importi dei pagamenti previsti dal piano di rientro e non già quelli previsti dall’originario piano finanziario.


Collegio Sud - Decisione 2519 / 2012

Sistemi di informazione creditizia (Centrale dei rischi) -Segnalazioni illegittime - Accordo transattivo a saldo e stralcio della debitoria - Mancata cancellazione dei dati.

IL CASO: Il ricorrente lamentava la scorrettezza della condotta della banca che aveva mantenuto la segnalazione in Centrale dei rischi del proprio nominativo pur in presenza di un accordo transattivo, puntualmente adempiuto, “a saldo e stralcio” della propria esposizione debitoria. Con il ricorso, ha chiesto all’Arbitro di ordinare la cancellazione della segnalazione e di riconoscere il proprio diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito.

DECISIONE: Il Collegio ha respinto il ricorso ritenendo che i criteri generali che ispirano la disciplina delle segnalazioni nella Centrale dei rischi impongono all’intermediario, anche in presenza di una definizione transattiva dei crediti classificati a sofferenza e a pagamento eseguito degli stessi, di procedere comunque alla segnalazione dell’esposizione, sebbene limitatamente alla quota parte dell’importo non recuperato, in quanto non coperto dalla transazione. Nel caso di specie, pertanto, l’impegno assunto dalla banca in ordine alla cancellazione della segnalazione non poteva ritenersi esteso anche alla parte dell’esposizione non coperta dalla transazione.


Collegio Nord - Decisione 2292 / 2011

Sistemi di informazione creditizia (Centrale dei rischi) - Segnalazioni illegittime - Segnalazione e stato di "insolvenza"  - Accertamento del diritto alla cancellazione.

IL CASO: La società ricorrente, a causa del mancato rientro dello sconfinamento relativo a un’apertura di credito, vedeva segnalata la sua posizione “a sofferenza” nella Centrale dei rischi. Proponeva reclamo alla banca per ottenere la cancellazione della segnalazione, ritenendo che essa fosse stata effettuata in difetto dei presupposti previsti e affermando di aver comunque ripianato il debito. Insoddisfatta della risposta ricevuta, proponeva ricorso all’ABF chiedendo l’accertamento dell’illegittimità della segnalazione nonché il conseguente risarcimento del danno.

DECISIONE: Il Collegio ha accolto il ricorso rilevando l’illegittimità della segnalazione. Con riferimento al presupposto sostanziale della segnalazione nella Centrale dei rischi, il Collegio, richiamando un orientamento della giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, 24 maggio 2010, n. 12626), ha precisato che la nozione di insolvenza rilevante a tal fine è da concepire come valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero di grave e non transitoria difficoltà economica. Tale nozione, pertanto, non coincide con quella prevista in materia fallimentare, in quanto prescinde dall’incapienza patrimoniale del debitore nonché dalla definitiva irrecuperabilità del credito. Il Collegio ha inoltre precisato che la segnalazione deve necessariamente essere preceduta dall’invio al debitore dell’avviso dell’imminente segnalazione, in modo da consentire a quest’ultimo di rimuoverne il presupposto, adempiendo il proprio debito, o di far rilevare errori nell’identificazione dei presupposti sostanziali. Nel caso di specie, la segnalazione è stata ritenuta illegittima in quanto non preceduta dal preavviso. Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, il Collegio lo ha accordato alla società ricorrente in relazione alla lesione del “diritto alla reputazione di buon pagatore” derivante dalla segnalazione e lo ha determinato in via equitativa, tenendo in considerazione che, al momento della decisione, la segnalazione risultava già cancellata.

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