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lunedì 12 ottobre 2015

Banca, mi neghi il mutuo senza motivo? PAGA i danni.

Premettendo che, dopo aver promesso l’erogazione del mutuo al cliente, a banca non può tirarsi indietro, all’ultimo minuto. Il principio di “buona fede” contrattuale che impone

– ai privati di tenere un comportamento rispettoso della controparte e delle aspettative generate, con il proprio comportamento, nella conclusione dell’affare si applica anche agli istituti di credito. Che pertanto non possono, senza una valida ragione, interrompere le trattative con il cliente che chiede la concessione di un finanziamento. In caso contrario, scatta il risarcimento del danno che, se non può essere provato nel suo esatto ammontare, va liquidato “in via equitativa” (ossia secondo quanto appare giusto al giudice).

giovedì 3 settembre 2015

La banca paga i danni se nega senza ragione il mutuo promesso (Il Sole 24 Ore, 2 settembre 2015)




Tribunale Messina. Buona fede violata

di Antonino Porracciolo
Tiene una condotta contraria a buona fede la banca che, senza una valida ragione, interrompe le trattative con il privato che chiede la concessione di un mutuo.
In questo caso, il privato stesso ha diritto al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa.
Sono le conclusioni di una sentenza del Tribunale di Messina (giudice Giuseppe Minutoli) dello scorso 29 giugno.
Un imprenditore aveva chiesto alla propria banca, nei cui confronti presentava una notevole esposizione dovuta all’utilizzo di fidi, l’erogazione di un mutuo per ripianare il debito; allo stesso tempo, la Regione siciliana aveva rilasciato all’uomo il nulla osta al conferimento di un contributo per far fronte a parte del passivo.

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