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lunedì 12 ottobre 2015
Diritti dei lavoratori collocati in CIG ordinaria e straordinaria
Anche durante il periodo di sospensione in CIG permane il diritto del lavoratore di mantenere il diritto al proprio posto presso l’originaria sede di lavoro, secondo il disposto dell’art. 2103 c.c. ed è illegittima l’assegnazione dello stesso a posto diverso da quello occupato precedentemente l’intervento di CIG (noti i numerosi precedenti nei confronti di Alfa Romeo, fra le tante: Pret. Milano 26/01/1983, in Foro It., 1983, I, 1135; Pret. Milano 03/11/1983, in Lav. 80, 1984, 335).
Al contempo, sempre secondo il disposto dell’art. 2103 c.c. permane in capo al lavoratore il diritto a svolgere mansioni equivalenti al proprio inquadramento professionale anche in occasione della rotazione nel periodo di CIG.
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