fonte: laleggepertutti.it
Se manca il contratto scritto di affitto o questo, anche se esistente, non è stato registrato all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla sua firma, il padrone di casa non può chiedere né il pagamento dei canoni arretrati né lo sfratto dell’inquilino. Lo ha stabilito il Tribunale di Bari in una recente sentenza [1].
Senza contratto scritto non c’è locazione
Per evitare i consueti fenomeni di evasione fiscale in materia di locazioni, la legge stabilisce che il contratto di affitto a uso abitativo è nullo se non stipulato per iscritto e non registrato. La registrazione deve essere effettuata a cura del locatore entro 30 giorni dalla stipula. Nei 60 giorni successivi ne deve dare comunicazione (esibendo le prove del pagamento) all’inquilino e all’amministratore di condominio (a quest’ultimo affinché aggiorni l’anagrafe di condominio).

