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mercoledì 11 maggio 2016

Anatocismo solo in opposizione al decreto ingiuntivo, non all’esecuzione.

Fonte:   laleggepertutti.it

Non si può più contrastare il pignoramento della banca, con l’opposizione all’esecuzione forzata, se oggetto della contestazione è la presenza di interessi anatocistici: infatti la sede appropriata per tale tipo di contestazione è l’opposizione al decreto ingiuntivo. L’importante chiarimento è stato offerto poche ore fa dalla Cassazione [1].



Tutte le volte in cui la banca notifica al proprio cliente un decreto ingiuntivo (il che avviene quando non è in possesso di un titolo esecutivo come, ad esempio, il contratto di mutuo, circostanza questa che le darebbe altrimenti la possibilità di procedere direttamente al pignoramento), la nullità dell’anatocismo deve essere sollevata nell’opposizione al decreto ingiuntivo. Troppo tardi è, invece, far decorrere il termine dei 40 giorni per tale opposizione e poi dolersi dell’anatocismo con una opposizione al pignoramento (cosiddetta opposizione all’esecuzione).


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