Fonte: laleggepertutti.it
La cartella di pagamento (o meglio detta cartella esattoriale) è un atto notificato da Equitalia nei confronti dei contribuenti (siano essi persone fisiche o giuridiche, come società, associazioni, ecc.); con essa l’Agente della riscossione porta a conoscenza del destinatario una richiesta di pagamento corrispondente agli importi iscritti a ruolo da un altro ente (per esempio: l’Inps, l’Agenzia delle Entrate, il Comune, la Camera di Commercio, ecc.). In pratica, quando un soggetto è moroso nei confronti della pubblica amministrazione, quest’ultima, dopo aver iscritto le somme a ruolo, delega Equitalia alla riscossione delle stesse mediante pignoramenti. Dunque, la cartella di pagamento racchiude in sé la natura di titolo esecutivo e di precetto, due atti che, nel comune processo civile, giustificano e preannunciano un’esecuzione forzata. Questo significa che, dopo aver notificato correttamente la cartella di pagamento, Equitalia (o qualsiasi altro agente per la riscossione) può procedere ad aggredire i beni del debitore senza dover prima ricorrere al giudice.
Di norma, la “scaletta” degli atti che dovrà ricevere il contribuente prima di subire un pignoramento sono:

