fonte: http://www.laleggepertutti.it/94364_fermo-e-ipoteca-di-equitalia-il-giudice-a-cui-presentare-ricorso
Ci sono volute le Sezioni Unite della Cassazione per chiarire un punto sinora assai controverso: la competenza sui ricorsi contro fermo e ipoteca iscritti da Equitalia vanno presentati al giudice ordinario (tribunale o giudice di pace) competente per valore, secondo le regole generali previste dal codice di procedura civile. Sempre che non si tratti di tributi, poiché, altrimenti, rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali.
Non passa quindi l’interpretazione secondo cui, contro il fermo o l’ipoteca, andrebbe sollevata l’opposizione all’esecuzione forzata, innanzi quindi al Tribunale, sezione esecuzioni. Ciò perché il fermo e l’ipoteca non costituiscono vere e proprie misure esecutive, ma sono solo atti con finalità cautelari del credito che non avviano il procedimento di espropriazione, ma servono solo a garantire la successiva riscossione. Dunque, anche la competenza sull’eventuale accertamento negativo del credito risulterà fissata non già in capo al giudice dell’esecuzione, ma al giudice ordinario o tributario, secondo le norme generali.
Ci sono volute le Sezioni Unite della Cassazione per chiarire un punto sinora assai controverso: la competenza sui ricorsi contro fermo e ipoteca iscritti da Equitalia vanno presentati al giudice ordinario (tribunale o giudice di pace) competente per valore, secondo le regole generali previste dal codice di procedura civile. Sempre che non si tratti di tributi, poiché, altrimenti, rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali.
Non passa quindi l’interpretazione secondo cui, contro il fermo o l’ipoteca, andrebbe sollevata l’opposizione all’esecuzione forzata, innanzi quindi al Tribunale, sezione esecuzioni. Ciò perché il fermo e l’ipoteca non costituiscono vere e proprie misure esecutive, ma sono solo atti con finalità cautelari del credito che non avviano il procedimento di espropriazione, ma servono solo a garantire la successiva riscossione. Dunque, anche la competenza sull’eventuale accertamento negativo del credito risulterà fissata non già in capo al giudice dell’esecuzione, ma al giudice ordinario o tributario, secondo le norme generali.


