Visualizzazione post con etichetta Opposizione precetto. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Opposizione precetto. Mostra tutti i post

lunedì 20 luglio 2015

Precetto nullo senza indicazione dell’accordo di composizione della crisi


Fonte:  http://www.laleggepertutti.it/93666_precetto-nullo-senza-indicazione-dellaccordo-di-composizione-della-crisi



Precetto nullo senza il nuovo avviso al debitore: una conseguenza drastica per una previsione normativa che suona, a molti operatori del diritto, come un restyling di facciata, una forma priva di effetti pratici. Ma vediamo meglio di cosa si tratta.

Il nuovo precetto. Con la riforma del processo civile e, comunque, solo a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge [1], l’atto di precetto dovrà contenere l’ulteriore avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, trovare una soluzione alla sua situazione di indebitamente concludendo coi creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo loro un piano del consumatore [2] (per la differenza vedi dopo). Si tratta di procedure, previste da una legge del 2012 [3], volte a cancellare tutti i debiti, senza essere costretti a pagare “vita natural durante”, attivabili anche quando il creditore sia uno soltanto.

La mancanza di questo avvertimento comporta la nullità del precetto. Una nullità – deve ritenersi – insanabile se non con la notifica di un nuovo precetto (o – come si vedrà a breve – se non c’è impugnazione entro 20 giorni).
E qui la questione più importante.

info

testo