Fonte: laleggepertutti.it
Si consolida la giurisprudenza secondo cui l’obbligo di attivare la mediazione, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta al creditore opposto pena la revoca del decreto ingiuntivo: a prendere le mosse dalla sentenza della Cassazione dell’anno scorso – che, invece, aveva addossato l’onere sul debitore opponente – non c’è solo il tribunale di Firenze e il giudice di Pace di Taranto, ma anche il tribunale di Busto Arsizio [1].
L’intervento della Suprema Corte non è riuscito a definire il forte contrasto giurisprudenziale sull’obbligo della mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo. La questione continua a dividere i giudici e, soprattutto, a gettare incertezza tra le parti e i rispettivi avvocati. La posta in gioco è altissima. Infatti:
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martedì 10 maggio 2016
lunedì 7 marzo 2016
Il decreto ingiuntivo va revocato integralmente anche se il debitore ha pagato solo una parte del debito
Fonte: (www.StudioCataldi.it)
Con la sentenza numero 18101/2015, il Tribunale di Roma ha offerto un'interessante lettura della disciplina del decreto ingiuntivo, affermando che lo stesso va revocato integralmente, anche se il debitore dimostra di aver pagato solo parzialmente quanto dovuto. E anche se tale pagamento è avvenuto successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Più correttamente, il giudice capitolino ha affermato che il versamento di una parte del debito è idoneo in ogni caso comportare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto nel giudizio di cognizione che è generato dall'opposizione non ci si limita, come nella fase sommaria, a verificare le condizioni di ammissibilità e di validità del decreto ingiuntivo ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione.
Con la sentenza numero 18101/2015, il Tribunale di Roma ha offerto un'interessante lettura della disciplina del decreto ingiuntivo, affermando che lo stesso va revocato integralmente, anche se il debitore dimostra di aver pagato solo parzialmente quanto dovuto. E anche se tale pagamento è avvenuto successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Più correttamente, il giudice capitolino ha affermato che il versamento di una parte del debito è idoneo in ogni caso comportare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto nel giudizio di cognizione che è generato dall'opposizione non ci si limita, come nella fase sommaria, a verificare le condizioni di ammissibilità e di validità del decreto ingiuntivo ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione.
venerdì 29 gennaio 2016
Opposizione a decreto ingiuntivo: mediazione al creditore opposto
Fonte: www.laleggepertutti.it
Non è bastata la sentenza della Cassazione [1] a dirimere i contrasti sul soggetto a cui spetti, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, avviare il procedimento di mediazione obbligatoria dopo la prima udienza del giudice che decide sulla provvisoria esecuzione. I più attenti ricorderanno che la Corte, lo scorso dicembre, aveva attribuito tale onere al debitore opponente, in quanto titolare dell’impulso processuale. Orientamento che aveva già fatto scuotere la testa qualche isolato tribunale. Ora, un’ulteriore conferma che il punto è tutt’altro che pacifico viene da una sentenza del Tribunale di Firenze [2] che, distaccandosi nettamente dal pensiero della Suprema Corte, ha stabilito che l’attivazione della mediazione spetti al creditore opposto e che, in caso contrario, il decreto ingiuntivo decade automaticamente, con liberazione del debitore da ogni obbligo di pagamento.
Non è bastata la sentenza della Cassazione [1] a dirimere i contrasti sul soggetto a cui spetti, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, avviare il procedimento di mediazione obbligatoria dopo la prima udienza del giudice che decide sulla provvisoria esecuzione. I più attenti ricorderanno che la Corte, lo scorso dicembre, aveva attribuito tale onere al debitore opponente, in quanto titolare dell’impulso processuale. Orientamento che aveva già fatto scuotere la testa qualche isolato tribunale. Ora, un’ulteriore conferma che il punto è tutt’altro che pacifico viene da una sentenza del Tribunale di Firenze [2] che, distaccandosi nettamente dal pensiero della Suprema Corte, ha stabilito che l’attivazione della mediazione spetti al creditore opposto e che, in caso contrario, il decreto ingiuntivo decade automaticamente, con liberazione del debitore da ogni obbligo di pagamento.
giovedì 14 maggio 2015
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Nella sentenza emessa dal Tribunale di Torino, si dirime su una controversia in materia di competenza territoriale e delle conseguenze che ne derivano, nonché la regolazione delle spese di lite. La circostanza di cui è sentenza, vede coinvolte la TELECOM S.p.A., come parte attrice opponente, e la KELYAN S.r.L., come parte convenuta opposta. Quest'ultima con ricorso depositato presso il medesimo Tribunale, ingiungeva la TELECOM S.p.A. a pagare un certo importo comprensivo di fatture e forniture di beni e servizi, in conseguenza di un contratto intercorso tra le parti. A tale ricorso fa seguito l'atto di citazione della TELECOM S.p.A., la quale a mezzo del suo legale rappresentante, conviene in giudizio la ricorrente e propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Torino a favore del Tribunale di Roma.