Fonte: laleggepertutti.it
Quando si riceve la notifica di una cartella di pagamento di Equitalia (la cosiddetta cartella esattoriale) per importi in realtà dovuti, non sono pochi i contribuenti a tentare la “scappatoia” del ricorso, ancorandosi a vizi formali, per non corrispondere gli importi richiesti dall’Agente della riscossione. Alcune di queste contestazioni, però, sono del tutto inutili e potrebbero solo far spendere soldi al ricorrente; altre, invece, gli si potrebbero addirittura ritorcere contro, come le eccezioni sui difetti di notifica. Una panoramica di ciò che non è consigliabile fare la offre una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana [1] che val la pena di segnalare quale emblema di come, da una vicenda di per sé insignificante, si possa stilare un vademecum delle cause contro Equitalia.
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lunedì 16 maggio 2016
martedì 18 agosto 2015
Equitalia: interessi troppo alti, cartelle annullate per usura
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/94814_equitalia-interessi-troppo-alti-cartelle-annullate-per-usura
Sebbene gli interessi di mora sulle cartelle di pagamento notificate da Equitalia siano predeterminati per legge e, quindi, almeno in teoria, dovrebbero essere comunque leciti, non capita sempre così: sarà colpa dei computer o di qualche dipendente che ha sbagliato i calcoli, di fatto, si potrebbe addirittura sconfinare nell’usura e, in tal caso, la cartella esattoriale sarebbe nulla. Ad accorgersene è stata la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno che, con una recente sentenza [1], dopo aver annullato la pretesa di pagamento di Equitalia, ipotizzando contestualmente il reato per l’illegittima richiesta di interessi usurari, ha addirittura rinviato gli atti alla Procura della Repubblica affinché provveda ad accertare le conseguenti responsabilità penali.
Sebbene gli interessi di mora sulle cartelle di pagamento notificate da Equitalia siano predeterminati per legge e, quindi, almeno in teoria, dovrebbero essere comunque leciti, non capita sempre così: sarà colpa dei computer o di qualche dipendente che ha sbagliato i calcoli, di fatto, si potrebbe addirittura sconfinare nell’usura e, in tal caso, la cartella esattoriale sarebbe nulla. Ad accorgersene è stata la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno che, con una recente sentenza [1], dopo aver annullato la pretesa di pagamento di Equitalia, ipotizzando contestualmente il reato per l’illegittima richiesta di interessi usurari, ha addirittura rinviato gli atti alla Procura della Repubblica affinché provveda ad accertare le conseguenti responsabilità penali.
giovedì 30 luglio 2015
Fermo e ipoteca di Equitalia: il giudice a cui presentare ricorso
fonte: http://www.laleggepertutti.it/94364_fermo-e-ipoteca-di-equitalia-il-giudice-a-cui-presentare-ricorso
Ci sono volute le Sezioni Unite della Cassazione per chiarire un punto sinora assai controverso: la competenza sui ricorsi contro fermo e ipoteca iscritti da Equitalia vanno presentati al giudice ordinario (tribunale o giudice di pace) competente per valore, secondo le regole generali previste dal codice di procedura civile. Sempre che non si tratti di tributi, poiché, altrimenti, rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali.
Non passa quindi l’interpretazione secondo cui, contro il fermo o l’ipoteca, andrebbe sollevata l’opposizione all’esecuzione forzata, innanzi quindi al Tribunale, sezione esecuzioni. Ciò perché il fermo e l’ipoteca non costituiscono vere e proprie misure esecutive, ma sono solo atti con finalità cautelari del credito che non avviano il procedimento di espropriazione, ma servono solo a garantire la successiva riscossione. Dunque, anche la competenza sull’eventuale accertamento negativo del credito risulterà fissata non già in capo al giudice dell’esecuzione, ma al giudice ordinario o tributario, secondo le norme generali.
Ci sono volute le Sezioni Unite della Cassazione per chiarire un punto sinora assai controverso: la competenza sui ricorsi contro fermo e ipoteca iscritti da Equitalia vanno presentati al giudice ordinario (tribunale o giudice di pace) competente per valore, secondo le regole generali previste dal codice di procedura civile. Sempre che non si tratti di tributi, poiché, altrimenti, rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali.
Non passa quindi l’interpretazione secondo cui, contro il fermo o l’ipoteca, andrebbe sollevata l’opposizione all’esecuzione forzata, innanzi quindi al Tribunale, sezione esecuzioni. Ciò perché il fermo e l’ipoteca non costituiscono vere e proprie misure esecutive, ma sono solo atti con finalità cautelari del credito che non avviano il procedimento di espropriazione, ma servono solo a garantire la successiva riscossione. Dunque, anche la competenza sull’eventuale accertamento negativo del credito risulterà fissata non già in capo al giudice dell’esecuzione, ma al giudice ordinario o tributario, secondo le norme generali.
mercoledì 29 luglio 2015
Addio ipoteche Equitalia firmate da dirigenti illegittimi del fisco
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/94094_addio-ipoteche-equitalia-firmate-da-dirigenti-illegittimi-del-fisco
Non sono solo gli accertamenti fiscali a cadere sotto la ghigliottina dei giudici tributari perché firmati da uno dei 767 dirigenti illegittimi dell’Agenzia delle Entrate: ci sono anche le firme dei ruoli e, conseguentemente, le cartelle esattoriali di Equitalia e, in ultimo, le ipoteche da quest’ultima iscritte sulle case dei contribuenti che non hanno pagato. A dirlo è un’importante sentenza della CTP di Frosinone [1] che, così, si inserisce nel filone (maggioritario) delle pronunce contro il fisco. Va annullata, pertanto, l’iscrizione ipotecaria effettuata sulla base di uno dei ruoli firmati da un funzionario dell’Agenzia delle entrate che non sia un regolare dirigente.
Non sono solo gli accertamenti fiscali a cadere sotto la ghigliottina dei giudici tributari perché firmati da uno dei 767 dirigenti illegittimi dell’Agenzia delle Entrate: ci sono anche le firme dei ruoli e, conseguentemente, le cartelle esattoriali di Equitalia e, in ultimo, le ipoteche da quest’ultima iscritte sulle case dei contribuenti che non hanno pagato. A dirlo è un’importante sentenza della CTP di Frosinone [1] che, così, si inserisce nel filone (maggioritario) delle pronunce contro il fisco. Va annullata, pertanto, l’iscrizione ipotecaria effettuata sulla base di uno dei ruoli firmati da un funzionario dell’Agenzia delle entrate che non sia un regolare dirigente.
giovedì 23 luglio 2015
EQUITALIA : BOTTA TREMENDA ! SANATORIA 2015 NULLO E DOVUTO !
mercoledì 8 luglio 2015
Equitalia: l’intimazione di pagamento si può impugnare
fonte: http://www.laleggepertutti.it/93155_se-ricevi-da-equitalia-una-cartella-per-multe
Il contribuente che non abbia impugnato la cartella di pagamento di Equitalia può sempre ricorrere contro la successiva intimazione di pagamento (una sorta di sollecito inviato al contribuente), ma solo per vizi propri di quest’atto e non per quelli della prodromica cartella. Così, per esempio, potrebbe far valere l’eventuale omessa notifica della cartella (ossia, il fatto di non aver mai ricevuto, prima dell’intimazione di pagamento, un precedente atto da parte di Equitalia) o l’intervenuta prescrizione, nel frattempo, dell’obbligo di pagare gli importi iscritti a ruolo. Non si può, invece, impugnare l’intimazione per contestare vizi di forma o di contenuto della cartella di pagamento, specie se quest’ultima non sia stata impugnata e si sia resa definitiva (per esempio, la contestazione del calcolo degli interessi, la mancata indicazione del responsabile del procedimento, ecc.). Insomma, i vizi della cartella di pagamento possono essere sollevati solo entro 60 giorni dalla sua notifica; quelli dei successivi atti, come l’intimazione di pagamento, anche dopo.
A chiarire questo principio è la Commissione Tributaria Regionale del Lazio [1].
Il contribuente che non abbia impugnato la cartella di pagamento di Equitalia può sempre ricorrere contro la successiva intimazione di pagamento (una sorta di sollecito inviato al contribuente), ma solo per vizi propri di quest’atto e non per quelli della prodromica cartella. Così, per esempio, potrebbe far valere l’eventuale omessa notifica della cartella (ossia, il fatto di non aver mai ricevuto, prima dell’intimazione di pagamento, un precedente atto da parte di Equitalia) o l’intervenuta prescrizione, nel frattempo, dell’obbligo di pagare gli importi iscritti a ruolo. Non si può, invece, impugnare l’intimazione per contestare vizi di forma o di contenuto della cartella di pagamento, specie se quest’ultima non sia stata impugnata e si sia resa definitiva (per esempio, la contestazione del calcolo degli interessi, la mancata indicazione del responsabile del procedimento, ecc.). Insomma, i vizi della cartella di pagamento possono essere sollevati solo entro 60 giorni dalla sua notifica; quelli dei successivi atti, come l’intimazione di pagamento, anche dopo.
A chiarire questo principio è la Commissione Tributaria Regionale del Lazio [1].
Se ricevi da Equitalia una cartella per multe
fonte: http://www.laleggepertutti.it/93155_se-ricevi-da-equitalia-una-cartella-per-multe
Ogni giorno centinaia di contribuenti ricevono cartelle di pagamento da parte dell’Agente della Riscossione (di solito Equitalia), molte delle quali sono relative a verbali per violazione del Codice della strada. Come deve comportarsi il cittadino che riceve una cartella di questo tipo?
Innanzitutto deve leggere la cartella con attenzione.
Le informazioni essenziali sono contenute alla seconda pagina della cartella: qui, infatti, devono essere indicati gli estremi della sanzione (data dell’accertamento e data della notificazione del verbale se avvenuta per posta), la targa dell’autoveicolo sanzionato e l’ente creditore.
Ogni giorno centinaia di contribuenti ricevono cartelle di pagamento da parte dell’Agente della Riscossione (di solito Equitalia), molte delle quali sono relative a verbali per violazione del Codice della strada. Come deve comportarsi il cittadino che riceve una cartella di questo tipo?
Innanzitutto deve leggere la cartella con attenzione.
Le informazioni essenziali sono contenute alla seconda pagina della cartella: qui, infatti, devono essere indicati gli estremi della sanzione (data dell’accertamento e data della notificazione del verbale se avvenuta per posta), la targa dell’autoveicolo sanzionato e l’ente creditore.
venerdì 3 luglio 2015
Cartella di pagamento Equitalia: come contestare la notifica
fonte: http://www.laleggepertutti.it/92730_cartella-di-pagamento-equitalia-come-contestare-la-notifica
Mettiamo subito in chiaro una cosa: con l’arrivo della cartella esattoriale di Equitalia il contribuente non può più contestare la pretesa fiscale a monte, essendo decorsi ormai i termini per farlo. Tanto per fare un esempio, chi riceve una cartella per un bollo auto non pagato, non può impugnare la cartella sostenendo che l’auto sia stata in precedenza rottamata o non sia di sua proprietà: rimettere in gioco le contestazioni sul “merito” degli importi è, insomma, ormai impossibile perché si tratta di censure che dovevano essere sollevate contro la prima richiesta di pagamento. Se poi quest’ultima non gli è mai giunta – sempre che non si verta in una delle ipotesi in cui la cartella è il primo atto notificato al contribuente – allora potrà eccepire il difetto di notifica del cosiddetto “atto prodromico”.
Mettiamo subito in chiaro una cosa: con l’arrivo della cartella esattoriale di Equitalia il contribuente non può più contestare la pretesa fiscale a monte, essendo decorsi ormai i termini per farlo. Tanto per fare un esempio, chi riceve una cartella per un bollo auto non pagato, non può impugnare la cartella sostenendo che l’auto sia stata in precedenza rottamata o non sia di sua proprietà: rimettere in gioco le contestazioni sul “merito” degli importi è, insomma, ormai impossibile perché si tratta di censure che dovevano essere sollevate contro la prima richiesta di pagamento. Se poi quest’ultima non gli è mai giunta – sempre che non si verta in una delle ipotesi in cui la cartella è il primo atto notificato al contribuente – allora potrà eccepire il difetto di notifica del cosiddetto “atto prodromico”.
Dirigenti Agenzia Entrate: “Usurpatori”. Per l’UE: atti nulli in massa
http://www.laleggepertutti.it/92727_dirigenti-agenzia-entrate-usurpatori-per-lue-atti-nulli-in-massa
Accertamenti fiscali nulli perché firmati dai “falsi” dirigenti dell’Agenzia delle Entrate: sono parole che fanno tremare la terra, quelle che escono dalla Corte di Giustizia Europea [1] richiamata dalla recente sentenza della CTR Lombardia; quest’ultima appella i funzionari del fisco come “usurpatori di funzioni pubbliche” in quanto hanno sino ad oggi firmato degli atti arrogandosi poteri di una qualifica superiore che, in realtà (come chiarito dalla Corte Costituzionale) non avevano mai conseguito con un regolare concorso.
Seguendo l’insegnamento fornito dai giudici di Lussemburgo, il contribuente ha gioco facile in causa: infatti, ogni volta in cui questi contesti un vizio formale di un atto fiscale – come, appunto, la carenza di poteri di chi lo sottoscritto – non spetta a lui dimostrare i fatti a fondamento di ciò (ossia, procurarsi il curriculum vitae del funzionario), ma è piuttosto l’Agenzia delle Entrate che deve fornire la prova contraria (dimostrare, cioè, che il firmatario ha conseguito il posto a seguito di regolare concorso).
Accertamenti fiscali nulli perché firmati dai “falsi” dirigenti dell’Agenzia delle Entrate: sono parole che fanno tremare la terra, quelle che escono dalla Corte di Giustizia Europea [1] richiamata dalla recente sentenza della CTR Lombardia; quest’ultima appella i funzionari del fisco come “usurpatori di funzioni pubbliche” in quanto hanno sino ad oggi firmato degli atti arrogandosi poteri di una qualifica superiore che, in realtà (come chiarito dalla Corte Costituzionale) non avevano mai conseguito con un regolare concorso.
Seguendo l’insegnamento fornito dai giudici di Lussemburgo, il contribuente ha gioco facile in causa: infatti, ogni volta in cui questi contesti un vizio formale di un atto fiscale – come, appunto, la carenza di poteri di chi lo sottoscritto – non spetta a lui dimostrare i fatti a fondamento di ciò (ossia, procurarsi il curriculum vitae del funzionario), ma è piuttosto l’Agenzia delle Entrate che deve fornire la prova contraria (dimostrare, cioè, che il firmatario ha conseguito il posto a seguito di regolare concorso).
giovedì 4 giugno 2015
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/89246_accertamento-fiscale-nullo-senza-prima-lincontro-col-contribuente
Senza confronto preventivo con l’Agenzia delle Entrate, l’atto è nullo: contraddittorio amministrativo non sostituibile neanche dai documenti. Sono numerose le sentenze della Cassazione e dei tribunali di primo e secondo grado che annullano gli atti dell’Agenzia delle Entrate solo perché l’accertamento viene emesso senza prima dar luogo a un incontro con il contribuente in modo da sentire le sue difese: il cittadino deve essere sempre posto in condizione di partecipare al cosiddetto contraddittorio in via amministrativa, per giustificare la propria posizione ed evitare – eventualmente presentando documentazione a proprio sostegno – l’accertamento fiscale. Dunque, prima di prendere la decisione definitiva sull’adozione di un provvedimento che possa incidere negativamente sui diritti e sugli interessi del contribuente, l’Agenzia delle Entrate deve attivare un confronto preventivo con l’interessato. In caso contrario l’atto è nullo. La violazione del contraddittorio comporta infatti l’annullamento dell’atto di accertamento [1]
Senza confronto preventivo con l’Agenzia delle Entrate, l’atto è nullo: contraddittorio amministrativo non sostituibile neanche dai documenti. Sono numerose le sentenze della Cassazione e dei tribunali di primo e secondo grado che annullano gli atti dell’Agenzia delle Entrate solo perché l’accertamento viene emesso senza prima dar luogo a un incontro con il contribuente in modo da sentire le sue difese: il cittadino deve essere sempre posto in condizione di partecipare al cosiddetto contraddittorio in via amministrativa, per giustificare la propria posizione ed evitare – eventualmente presentando documentazione a proprio sostegno – l’accertamento fiscale. Dunque, prima di prendere la decisione definitiva sull’adozione di un provvedimento che possa incidere negativamente sui diritti e sugli interessi del contribuente, l’Agenzia delle Entrate deve attivare un confronto preventivo con l’interessato. In caso contrario l’atto è nullo. La violazione del contraddittorio comporta infatti l’annullamento dell’atto di accertamento [1]
Cartella nulla se la notifica dell’atto dell’Agenzia Entrate è irregolare
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/89250_cartella-nulla-se-la-notifica-dellatto-dellagenzia-entrate-e-irregolare
Nullo il successivo atto e la cartella esattoriale di Equitalia per il vizio nella consegna dell’atto presupposto.
Lo potremmo chiamare “effetto domino”: se cade la prima tessera, cadono tutte quelle collocate in successione dopo di essa. Lo stesso identico principio regola gli atti amministrativi e fiscali: nel momento in cui un provvedimento viene dichiarato nullo, sono nulli anche tutti quelli successivi che sono stati emanati in conseguenza del primo. Per esempio: se è nullo un accertamento fiscale, è nulla anche la cartella di Equitaliainviata al contribuente per il mancato pagamento del primo.
lunedì 1 giugno 2015
Equitalia e il pignoramento presso terzi: l’opposizione
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/89096_equitalia-e-il-pignoramento-presso-terzi-lopposizione
Equitalia ha pignorato a mio nome il conto corrente postale cointestato con mio marito, prelevando quanto conteneva; non contenta, sta prelevando per intero la mia pensione sociale che mi viene accreditata dall’INPS, prendendosi quindi anche la quota parte di mio marito dal conto. Come posso difendermi ?
Il pignoramento presso terzi, anche se eseguito da Equitalia nella sua qualità di Agente della riscossione di imposte e/o tasse e/o contributi previdenziali, è soggetto a regole ben precise che devono essere puntualmente rispettate.
Ove ciò non avvenga, la procedura di riscossione e di pignoramento sarebbe viziata e tali vizi andrebbero eccepiti, tramite legale, proponendo le opportune azioni di opposizione davanti al Giudice competente.
giovedì 28 maggio 2015
Cartella Equitalia: come far valere il vizio del difetto di firma
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/88996_cartella-equitalia-come-far-valere-il-vizio-del-difetto-di-firma
Con la sentenza della Corte Costituzionale che ha annullato ben 767 nomine di dirigenti presso l’Agenzia delle Entrate, sta crescendo il numero dei tribunali di primo e secondo grado che ritengono nulli gli atti notificati dal fisco in questi anni (di tali precedenti abbiamo dato notizia in queste stesse pagine con cadenza quasi giornaliera). Qualche giudice (in particolare la CTR Lombardia) si è spinto oltre, sostenendo che, trattandosi di un vizio particolarmente grave (il difetto, cioè, dei poteri da parte del firmatario dell’atto), l’eccezione potrebbe essere sollevata in qualsiasi momento, anche in secondo grado, e nonostante siano scaduti i termini per l’impugnazione.
Con la sentenza della Corte Costituzionale che ha annullato ben 767 nomine di dirigenti presso l’Agenzia delle Entrate, sta crescendo il numero dei tribunali di primo e secondo grado che ritengono nulli gli atti notificati dal fisco in questi anni (di tali precedenti abbiamo dato notizia in queste stesse pagine con cadenza quasi giornaliera). Qualche giudice (in particolare la CTR Lombardia) si è spinto oltre, sostenendo che, trattandosi di un vizio particolarmente grave (il difetto, cioè, dei poteri da parte del firmatario dell’atto), l’eccezione potrebbe essere sollevata in qualsiasi momento, anche in secondo grado, e nonostante siano scaduti i termini per l’impugnazione.
giovedì 21 maggio 2015
Atti dell’Agenzia delle Entrate nulli
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/88679_atti-dellagenzia-delle-entrate-nulli-ora-anche-in-secondo-grado
È di nuovo terremoto. La partita degli atti firmati dai “falsi dirigenti” dell’Agenzia delle Entrate, decaduti dopo la recente sentenza della Corte Costituzionale, sembrava destinata a un limbo di incertezza, posto il divario tra gli orientamenti dei giudici di primo grado (leggi “Atti delle Entrate: ultime sentenze”). E invece ecco arrivare, poche ore fa, la prima sentenza di appello, peraltro da uno dei tribunali più influenti della penisola. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia conferma l’orientamento già dato, esattamente un mese fa, dalla CTP di Milano e più volte sostenuto dal nostro portale sin dall’inizio dello scandalo: gli atti emessi dai dirigenti illegittimi dell’Agenzia delle Entrate sono radicalmente nulli. Come a dire che non sono ammesse sanatorie neanche per il decorso dei termini.
È di nuovo terremoto. La partita degli atti firmati dai “falsi dirigenti” dell’Agenzia delle Entrate, decaduti dopo la recente sentenza della Corte Costituzionale, sembrava destinata a un limbo di incertezza, posto il divario tra gli orientamenti dei giudici di primo grado (leggi “Atti delle Entrate: ultime sentenze”). E invece ecco arrivare, poche ore fa, la prima sentenza di appello, peraltro da uno dei tribunali più influenti della penisola. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia conferma l’orientamento già dato, esattamente un mese fa, dalla CTP di Milano e più volte sostenuto dal nostro portale sin dall’inizio dello scandalo: gli atti emessi dai dirigenti illegittimi dell’Agenzia delle Entrate sono radicalmente nulli. Come a dire che non sono ammesse sanatorie neanche per il decorso dei termini.
mercoledì 13 maggio 2015
Notifica nulla se Equitalia non dimostra cosa c’era nella raccomandata Fonte: www.laleggepertutti.it
Facilissimo ottenere l’annullamento delle notifiche di Equitalia semplicemente contestando il contenuto della raccomandata a.r. che l’Agente per la riscossione sostiene di aver spedito al contribuente. E infatti, secondo un orientamento della Cassazione che sta via via solidificandosi e che proprio ieri ha avuto l’ennesima conferma [1], in caso di opposizione del contribuente, il mittente deve dare prova di cosa ci fosse dentro la raccomandata a questi spedita.
mercoledì 6 maggio 2015
Reati fiscali: va annullato il sequestro dell'immobile il cui valore supera di molto il profitto del reato Fonte: (www.StudioCataldi.it)
Accogliendo il ricorso di due imprenditori di brindisi indagati per frode fiscale oltre che per i reati di truffa e di truffa finalizzata al conseguimento di finanziamenti pubblici, la Corte di Cassazione ha annullato un sequestro preventivo avente ad oggetto unimmobile il cui valore superava di molto il presunto profitto del reato.
E non stiamo parlando di una piccola differenza di valore. Nel caso di specie era stata sequestrata una villa il cui valore di mercato era circa 40 volte superiore all'imposta che si assumeva essere stata evasa.
Dirigenti Agenzia Entrate: serve la delega di quello “vero”

Accertamenti nulli, firmati da personale privo dei poteri: ancora una sentenza a favore del contribuente dopo la pronuncia della Corte Costituzionale.
Nuovo precedente a favore dei contribuenti all’indomani dell’ormai nota sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato nulle le nomine a “dirigente” del personale in forza all’Agenzia delle Entrate.
martedì 5 maggio 2015
Se la cartella di Equitalia non indica il responsabile del procedimento Fonte: www.laleggepertutti.it

Ho ricevuto una cartella senza l’indicazione del responsabile del procedimento, successivamente è stata iscritta ipoteca su beni immobili, fermo amministrativo e oggi è arrivato il pignoramento presso terzi. Come posso difendermi?
Innanzitutto, è bene fare una precisazione. L’indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento di Equitalia, è obbligatoria per legge. In particolare, una disposizione normativa [1] prevede espressamente che la cartella di pagamento debba contenere, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.
lunedì 4 maggio 2015
La mancata produzione delle cartelle di Equitalia nel pignoramento presso terzi fonte: www.laleggepertutti.it

Mi è stato notificato da Equitalia un pignoramento presso terzi ma, all’udienza, non mi sono costituito ed Equitalia tuttavia non ha depositato le cartelle originali complete della documentazione di notifica dei tributi pretesi, ma solo gli estratti di Ruolo degli stessi tributi. Mi chiedo se ciò sia sufficiente per far perdere efficacia al pignoramento per decorso termine di 30 gg. prescritto dal D.L. n. 132 del 12 Settembre 2014 per il deposito dei titoli originali del credito preteso e, in caso affermativo, quale azione dovrei intraprendere a tale fine. Inoltre, nonostante una mia richiesta risalente ormai a più di due mesi or sono, Equitalia non mi ha ancora consegnato le relate di notifica delle cartelle per le quali la stessa Equitalia sta ora eseguendo il pignoramento.
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