Fonte: http://www.laleggepertutti.it/89021_crediti-di-lavoro-si-al-fondo-garanzia-anche-senza-fallimento
La Cassazione conferma la possibilità per i lavoratori di ottenere il pagamento del TFR dal Fondo di Garanzia dell’Inps nel caso in cui il datore di lavoro non vi abbia provveduto e l’istanza di fallimento, promossa nei confronti di quest’ultimo, sia stata rigettata dal Tribunale. Con una recente sentenza, viene infatti chiarito che il diritto del dipendente a percepire le somme di lavoro non riscosse può essere fatto valere, stante l’insolvenza dell’azienda, nei confronti dello speciale fondo Istituito presso l’ente di previdenza a condizione però che, prima, si faccia un tentativo di pignoramento e che esso (ovviamente) non vada a buon fine. In generale, in caso di fallimento del datore di lavoro, il pagamento del TFR da parte del Fondo di Garanzia dell’Inps richiede l’emissione di una sentenza dichiarativa di fallimento e che il credito del dipendente sia stato ammesso nello stato passivo.

