Fonte: laleggepertutti.it
La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento si struttura in tre diverse procedure: – l’accordo con i debitori; – il piano del consumatore; – la liquidazione del patrimonio. Possono avvalersi di queste procedure tutti quei soggetti che per l’Ordinamento Italiano non sono fallibili, la cui elencazione non è contenuta nella Legge istitutiva [1] e successive modifiche [2], ma è facilmente ricavabile seguendo un percorso deduttivo scaturente dalla disamina della citata normativa.

