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martedì 17 maggio 2016

Notifiche: Equitalia deve produrre solo la raccomandata a.r




Se il contribuente asserisce di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento di Equitalia, spetta a quest’ultima dimostrare il contrario. E come? Non certo con l’estratto di ruolo, neanche se “autenticato” dai propri funzionari (che, sicuramente, non sono pubblici ufficiali). È necessaria la ricevuta della raccomandata con avviso di ritorno per provare che il contribuente ha ricevuto correttamente il plico. L’agente della riscossione non è invece obbligato a produrre la copia della cartella stessa sulla cui notifica si controverte. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1].



lunedì 7 marzo 2016

Cartella di pagamento: prescrizione breve in cinque anni

Fonte: laleggepertutti.it



La cartella esattoriale notificata da Equitalia scade dopo cinque anni dalla notifica: la Cassazione cambia orientamento, una svolta in favore del contribuente.

Mutamento di indirizzo della Cassazione in tema di prescrizione delle cartelle di pagamento notificate da Equitalia: secondo la nuova interpretazione, sancita da una ordinanza depositata di recente [1], i crediti dell’erario vanno in prescrizione dopo solo cinque anni e non più dieci (come affermato in passato per alcuni di essi). Si tratta, più in particolare, dei crediti di natura fiscale, come l’Irpef, l’Iva, l’Ilor, ecc., e di quelli di natura contributiva e previdenziale, come le somme dovute all’Inps o all’Inail. Una svolta che riduce alla metà i tempi di scadenza dei debiti dei contribuenti nei confronti di Equitalia e, dall’altro lato, complica il procedimento di riscossione esattoriale.

La stessa pronuncia, peraltro, è stata ripresa ancor più di recente da una sentenza della CTR di Catanzaro [2] che, con specifico riferimento all’Irpef, ha confermato la prescrizione breve quinquennale; non è quindi il caso di parlare di una decisione isolata, ma che sta già portando i giudici di merito ad adeguarvisi.


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