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mercoledì 3 febbraio 2016

Asta deserta: cosa succede?

Fonte: laleggepertutti.it


L’Asta giudiziaria è la fase finale della procedura esecutiva nella quale viene attuata la vendita forzata di un bene. L’ufficio esecutivo, su istanza del creditore procede a pignorare e successivamente a vendere i beni del debitore: in tal modo il creditore otterrà la soddisfazione materiale del suo credito.
La vendita può essere con o senza incanto. Nella vendita senza incanto i partecipanti devono presentare presso la Cancelleria del Tribunale le offerte in busta sigillata in cui vengono indicati il prezzo, il tempo e le modalità di pagamento. Il Giudice apre le buste e considera valide tutte le offerte che superino di un quinto il valore di mercato dell’immobile. In caso di più offerte valide viene indetta un’asta tra gli offerenti considerando come prezzo base l’offerta più alta. In assenza di offerte valide il Giudice può disporre la vendita al miglior offerente o decidere per la vendita con incanto
La vendita con incanto consiste in una gara che può avvenire davanti ad un Giudice durante la pubblica udienza, oppure davanti ad un professionista da lui delegato. Vi è un prezzo base predeterminato rispetto al quale le offerte devono essere crescenti con un aumento prefissato. Si aggiudica l’immobile chi offre la somma maggiore. Tale aggiudicazione è provvisoria poiché nei dieci giorni successivi all’incanto è possibile presentare nuove offerte per un valore superiore di almeno un quinto rispetto al prezzo di aggiudicazione

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