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martedì 17 maggio 2016

Notifiche: Equitalia deve produrre solo la raccomandata a.r




Se il contribuente asserisce di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento di Equitalia, spetta a quest’ultima dimostrare il contrario. E come? Non certo con l’estratto di ruolo, neanche se “autenticato” dai propri funzionari (che, sicuramente, non sono pubblici ufficiali). È necessaria la ricevuta della raccomandata con avviso di ritorno per provare che il contribuente ha ricevuto correttamente il plico. L’agente della riscossione non è invece obbligato a produrre la copia della cartella stessa sulla cui notifica si controverte. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1].



giovedì 11 febbraio 2016

Notifica al familiare convivente: seconda raccomandata obbligatoria

Fonte:  laleggepertutti.it


Che succede se, al momento un cui bussa il postino per notificare una cartella di pagamento di Equitalia, non trova a casa l’effettivo destinatario del plico? A quest’ultimo viene spedita una seconda raccomandata a.r. con cui lo si informa che l’atto è depositato presso l’ufficio postale e lì rimane in giacenza per 30 giorni dove il contribuente potrà ritirarlo senza spese; se però questo termine viene superato, si verifica quella che viene comunemente viene detta “compiuta giacenza”.
In sintesi, l’ufficio postale, in caso di notifica del plico contenente la cartella di pagamento presso l’ufficio postale, per l’irreperibilità o assenza delle persone legittimate al ritiro, deve essere notificata al destinatario/contribuente la raccomandata con la comunicazione di avvenuto deposito. Tale comunicazione viene detta Cad.

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