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mercoledì 29 luglio 2015

Istanza di assegnazione dei beni pignorati

Fonte:  http://www.laleggepertutti.it/94126_istanza-di-assegnazione-dei-beni-pignorati


Esecuzioni forzate e pignoramenti: con l’ultimo decreto legge di riforma del processo civile [1] è stata ritoccata anche la normativa relativa alla richiesta, avanzata dal creditore procedente, di assegnazione dei beni del debitore già pignorati. Si tratta, cioè, dei casi in cui il creditore, anziché richiedere al giudice la vendita del bene soggetto a esecuzione forzata, chiede invece che gli venga assegnato, a soddisfazione del proprio credito. Sappia, infatti, chi non è pratico di tribunali, che la vendita all’asta dei beni pignorati non è l’unica via che ha il creditore per soddisfarsi: egli potrebbe, in alternativa, presentare al giudice dell’esecuzione un’istanza per ottenerne, invece, la proprietà dei suddetti beni, a compensazione dei propri crediti. Se il valore del bene assegnato dovesse essere superiore rispetto al credito per il quale si agisce, il creditore dovrà versare al debitore la differenza; viceversa, se il valore del bene dovesse essere inferiore, all’esito dell’assegnazione il creditore avrebbe ancora diritto ad agire per la residua somma.
Ecco allora le novità contenute nella riforma.

venerdì 17 luglio 2015

Il nuovo divieto di pignoramento del conto vale anche per i privati

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/93588_il-nuovo-divieto-di-pignoramento-del-conto-vale-anche-per-i-privati

L’ultima riforma del processo civile ha stabilito che, nel caso di pignoramento in banca di pensioni e stipendi accreditati sul conto corrente, il creditore può pignorare:
– con riferimento alle somme che si trovavano già depositate al momento della notifica del pignoramento, solo la misura che eccede il triplo dell’assegno sociale (attualmente pari a 448,52 e, quindi, il suo triplo è di 1.345,56). Pertanto, se un conto corrente contiene 2.000 euro al momento della notifica del pignoramento, la banca può dare al creditore solo 654,44 euro (ossia 2.000 – 1.345,56);

giovedì 2 luglio 2015

La ricerca telematica dei beni pignorabili è ora libera.

Fonte:  http://www.laleggepertutti.it/91825_la-ricerca-telematica-dei-beni-pignorabili-e-ora-libera



Tra le novità introdotte dal recente Decreto Legge di riforma del processo civile, vi è quella riguardante la ricerca telematica dei beni pignorabili che diventa finalmente libera, mediante accesso diretto del creditore alle banche dati utilizzate dalla pubblica amministrazione come l’Anagrafe Tributaria, gli archivi dell’INPS, il PRA, l’anagrafe dei conti correnti, i registri immobiliari, ecc.

In particolare il nuovo decreto legge [2] “liberalizza” la ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare, senza che vi sia più necessità dei famosi – e mai emanati – decreti attuativi che l’originaria legge aveva imposto per l’operatività di tale riforma: pertanto il creditore, previamente autorizzato dal Presidente del Tribunale, potrà cercare beni mobili, immobili, autoveicoli e conti correnti da pignorare accedendo direttamente alle banche dati tributarie e previdenziali, nonché al registro automobilistico, senza doversi prima rivolgere agli ufficiali giudiziari, ma chiedendolo direttamente alle pubbliche amministrazioni interessate e titolari della relativa banca dati.  

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