Fonte: http://www.laleggepertutti.it/94126_istanza-di-assegnazione-dei-beni-pignorati
Esecuzioni forzate e pignoramenti: con l’ultimo decreto legge di riforma del processo civile [1] è stata ritoccata anche la normativa relativa alla richiesta, avanzata dal creditore procedente, di assegnazione dei beni del debitore già pignorati. Si tratta, cioè, dei casi in cui il creditore, anziché richiedere al giudice la vendita del bene soggetto a esecuzione forzata, chiede invece che gli venga assegnato, a soddisfazione del proprio credito. Sappia, infatti, chi non è pratico di tribunali, che la vendita all’asta dei beni pignorati non è l’unica via che ha il creditore per soddisfarsi: egli potrebbe, in alternativa, presentare al giudice dell’esecuzione un’istanza per ottenerne, invece, la proprietà dei suddetti beni, a compensazione dei propri crediti. Se il valore del bene assegnato dovesse essere superiore rispetto al credito per il quale si agisce, il creditore dovrà versare al debitore la differenza; viceversa, se il valore del bene dovesse essere inferiore, all’esito dell’assegnazione il creditore avrebbe ancora diritto ad agire per la residua somma.
Ecco allora le novità contenute nella riforma.
Esecuzioni forzate e pignoramenti: con l’ultimo decreto legge di riforma del processo civile [1] è stata ritoccata anche la normativa relativa alla richiesta, avanzata dal creditore procedente, di assegnazione dei beni del debitore già pignorati. Si tratta, cioè, dei casi in cui il creditore, anziché richiedere al giudice la vendita del bene soggetto a esecuzione forzata, chiede invece che gli venga assegnato, a soddisfazione del proprio credito. Sappia, infatti, chi non è pratico di tribunali, che la vendita all’asta dei beni pignorati non è l’unica via che ha il creditore per soddisfarsi: egli potrebbe, in alternativa, presentare al giudice dell’esecuzione un’istanza per ottenerne, invece, la proprietà dei suddetti beni, a compensazione dei propri crediti. Se il valore del bene assegnato dovesse essere superiore rispetto al credito per il quale si agisce, il creditore dovrà versare al debitore la differenza; viceversa, se il valore del bene dovesse essere inferiore, all’esito dell’assegnazione il creditore avrebbe ancora diritto ad agire per la residua somma.
Ecco allora le novità contenute nella riforma.


