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giovedì 30 luglio 2015

Revoca beneficio prima casa entro massimo tre anni

fonte:   http://www.laleggepertutti.it/94339_revoca-beneficio-prima-casa-entro-massimo-tre-anni


La revoca del bonus sull’acquisto prima casa può intervenire entro massimo tre anni. Lo ha chiarito la Cassazione con una sentenza pubblicata ieri [1].   Requisiti Per ottenere le agevolazioni “prima casa” è necessario che: – l’abitazione trasferita sia una casa di abitazione “non di lusso” e quindi non presenti le caratteristiche “di lusso” [2], indipendentemente dall’anno di costruzione; – l’acquirente non sia titolare esclusivo o in comunione con il coniuge del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro immobile abitativo situato nello stesso Comune in cui si sta effettuando l’acquisto;

Fermo e ipoteca di Equitalia: il giudice a cui presentare ricorso

fonte:   http://www.laleggepertutti.it/94364_fermo-e-ipoteca-di-equitalia-il-giudice-a-cui-presentare-ricorso
Ci sono volute le Sezioni Unite della Cassazione per chiarire un punto sinora assai controverso: la competenza sui ricorsi contro fermo e ipoteca iscritti da Equitalia vanno presentati al giudice ordinario (tribunale o giudice di pace) competente per valore, secondo le regole generali previste dal codice di procedura civile. Sempre che non si tratti di tributi, poiché, altrimenti, rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali.

Non passa quindi l’interpretazione secondo cui, contro il fermo o l’ipoteca, andrebbe sollevata l’opposizione all’esecuzione forzata, innanzi quindi al Tribunale, sezione esecuzioni. Ciò perché il fermo e l’ipoteca non costituiscono vere e proprie misure esecutive, ma sono solo atti con finalità cautelari del credito che non avviano il procedimento di espropriazione, ma servono solo a garantire la successiva riscossione. Dunque, anche la competenza sull’eventuale accertamento negativo del credito risulterà fissata non già in capo al giudice dell’esecuzione, ma al giudice ordinario o tributario, secondo le norme generali.

mercoledì 29 luglio 2015

Addio ipoteche Equitalia firmate da dirigenti illegittimi del fisco

Fonte:  http://www.laleggepertutti.it/94094_addio-ipoteche-equitalia-firmate-da-dirigenti-illegittimi-del-fisco


Non sono solo gli accertamenti fiscali a cadere sotto la ghigliottina dei giudici tributari perché firmati da uno dei 767 dirigenti illegittimi dell’Agenzia delle Entrate: ci sono anche le firme dei ruoli e, conseguentemente, le cartelle esattoriali di Equitalia e, in ultimo, le ipoteche da quest’ultima iscritte sulle case dei contribuenti che non hanno pagato. A dirlo è un’importante sentenza della CTP di Frosinone [1] che, così, si inserisce nel filone (maggioritario) delle pronunce contro il fisco. Va annullata, pertanto, l’iscrizione ipotecaria effettuata sulla base di uno dei ruoli firmati da un funzionario dell’Agenzia delle entrate che non sia un regolare dirigente.

martedì 28 luglio 2015

Omesso versamento escluso se dimostrata l'assoluta impossibilità di adempiere al debito




L'imprenditore / manager che durante la crisi non paga le ritenute previdenziali ma prima dell'accertamento si dimezza il compenso, presta fideiussioni a garanzia del debito e chiede al fisco la rateazione del debito stesso non è condannabile per omesso versamento in quanto il dolo non sussiste.
Nella Sentenza n. 31930 del 22 luglio 2015 la Corte di Cassazione ha così assolto dalla condanne di primo e secondo grado un manager di un'azienda, sostenendo che se l'imputato invoca l'assoluta impossibilità di adempiere al debito d'imposta, dimostrando che la crisi non è allo stesso imputabile e di non poter reperire la liquidità necessaria al pagamento del debito, lo stesso non può essere ritenuto responsabile dell'omissione. 

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